Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Art. 47 (Revoca, limitazione e sospensione della concessione)

1 L’autorità cantonale competente revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;

b. la sicurezza e l’ordine pubblici sono minacciati;

c. il titolare della concessione:

1. l’ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,

2. non ha avviato l’esercizio entro il termine fissato nella concessione, o

3. cessa l’esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l’interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure

d. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d’esecuzione o dalla concessione.

2 L’autorità preposta al rilascio della concessione può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

Secondo BS, occorre garantire che le violazioni siano punite sin dall’inizio in modo sistematico e che la concessione per la vendita di prodotti della canapa venga immediatamente revocata in caso di comportamento scorretto accertato.

FSFP ritiene che una condanna penale superiore a sei mesi debba comportare la revoca della concessione. Ciò andrebbe integrato nella disposizione.

DiS chiede di aggiungere che la concessione sia revocata dopo tre test d’acquisto consecutivi non superati.

Sezione 4 (Vendita online)

Sebbene SG guardi con occhio critico alla vendita online, ritiene che di principio debba essere consentita. I partiti PLR, PVL e PSS sono favorevoli alla vendita online: è un elemento fondamentale per contrastare efficacemente il mercato illegale, il che è importante per la protezione dei giovani.

Per AG, AI, NE, SO, UR, VS e ZH come pure per AMCS e APS, la vendita online non consente una protezione efficace dei giovani. BE, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, nonché CDOS, AMCS e iuAG fanno notare che, in base alle esperienze fatte con il tabacco e l’alcol, i controlli dell’età non offrono, ad oggi, garanzie sufficienti a livello di protezione dei giovani.

Per PEV e BKS, la vendita online consente di eludere tutte le limitazioni della disponibilità: negli shop online la canapa sarebbe in effetti disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro. UDC considera la costante disponibilità di canapa consentita dalla vendita online controproducente e lassista. Secondo UDF, gli ordini online minano la protezione dei giovani, la prevenzione e i controlli.

BS, BL, GE, OW, SO e TI come pure CDOS, CDCT e iuAG ritengono che la vendita online dovrebbe essere avviata solo dopo l’attuazione e la valutazione di corrispondenti progetti pilota.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione GREA, Infodrog, PHCH, SSAM e del settore giovanile ASAC e FSAG ritengono che la vendita online sia importante in quanto offerta complementare ai punti vendita fisici, oltre che fondamentale per combattere il mercato illegale. Gli organi intercomunali UCS e CDCD come pure le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione FvS, Infodrog, NAS, PHCH, SGGPsy e del settore giovanile ASAC e FSAG ritengono che la vendita online possa essere attuata solo se anche online sono garantiti un efficace controllo dell’età e una consulenza adeguata. Per GREA e Infodrog, è inoltre più importante che la vendita online sia realmente sussidiaria a quella fisica.

Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione APS, AT, BKS, CoRoMa, DDS, e LLS reputano che la vendita online sia contraria agli obiettivi del progetto di legge per quanto concerne la protezione della salute e dei consumatori.