Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Per le organizzazioni del settore della prevenzione degli infortuni UPI e SPC, c’è il rischio che i consumatori abbiano un accesso ancora più facile e anonimo ai prodotti della canapa. È inoltre più difficile rendere attenti e sensibilizzare i consumatori sui rischi, tra cui quello della guida sotto l’effetto di canapa.

Sezione 4, art. 9 cpv. 1, capitolo 5, sezione 5, art. 55, art. 56 cpv. 2, art 64 cpv.1, art. 77 cpv. 1 lett b, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Sezione 4: Vendita online

Stralciare

Art. 9 cpv. 1

1 I titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti nei punti vendita.

Sezione 5: Controllo della vendita online e misure

Stralciare

Art. 55

Il titolare della concessione notifica senza indugio all’autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

Art. 56 cpv. 2

2 Stralciare

Art. 64 cpv. 1

1 Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita.

Art. 77 cpv. 1 lett. b

b. le prescrizioni relative ai punti vendita.

AI, BE, GE nonché PEV, UDC e UDF, approvano la proposta di minoranza. L’organo intercomunale iuAG la approva con una richiesta di modifica. La proposta è approvata anche da 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (APS, AT, BKS, DDS, EgD) e dalle organizzazioni della società civile UPI e SPC.

La proposta di minoranza è respinta da BL, SG, VD, da PSS e PVL, dall’UCS, dalle conferenze intercantonali e intercomunali CDCT e CDCD, da 7 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (BKS, DiS, FvS, GREA, Infodrog, SGGPsy, SSAM), da IG Hanf nonché dalle organizzazioni della società civile ASAC, FSAG, FSFP e VLI.

Art. 48 (Principi)

1 Il diritto di vendere online prodotti della canapa ai consumatori è riservato alla Confederazione.

2 Se esercita tale diritto, la Confederazione rilascia una concessione a un’istituzione o un’organizzazione privata.

AG, BL, GE, JU, LU, NW, OW, SO, TI e VS nonché CDOS e CDCT evidenziano la difficoltà legata al fatto di regolamentare un mercato soggetto a due sistemi di concessioni (uno per i punti vendita e uno per la vendita online), specie per quanto riguarda l’uniformazione del controllo del mercato e la fissazione dei prezzi. Inoltre, gestendo il mercato online, la Confederazione influenzerebbe e farebbe concorrenza alla regolamentazione cantonale del mercato fisico.

Per AG, BL, GE, OW, SG, TI nonché per CDOS e CDCT, la responsabilità per il rilascio delle concessioni dovrebbe spettare ai Cantoni, che sarebbero poi tenuti a elaborare congiuntamente una soluzione nazionale.