Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 58Fedlex · Rapporto sui risultati
Qualora il legislatore dovesse mantenere la competenza a livello federale, BL e CDCT chiedono che sia prevista la possibilità di delegare tale compito a un’organizzazione di diritto pubblico. GE e APS propongono che la concessione per la vendita online sia rilasciata esclusivamente a organizzazioni di utilità pubblica.
Per PLR, un monopolio della Confederazione sulla vendita online è inefficiente, anti-innovazione e problematico sul piano del federalismo. La competenza deve essere trasferita ai Cantoni. Ciò consentirebbe un’offerta online al passo con i tempi, orientata al cliente ed economicamente sostenibile, indispensabile per contrastare il mercato illegale. Nella disposizione deve inoltre essere chiarito che le offerte online possono essere gestite da fornitori privati.
Per l’associazione di categoria del settore IG Hanf, anziché avere una concessione unica a livello federale, la vendita online dovrebbe essere regolamentata dai Cantoni o tramite concordati. Ciò favorirebbe il controllo auspicato ed eviterebbe che si crei una concorrenza nella vendita tra i Cantoni e la Confederazione. Un monopolio metterebbe a rischio la sicurezza del prodotto e la qualità a lungo termine.
Le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione Infodrog, NAS, PHCH e del settore giovanile ASAC e FSAG ritengono che le condizioni per il rilascio di una concessione per la vendita in punti fisici o online debbano essere sostanzialmente le stesse. Ritengono inoltre importante che la vendita online offra una gamma di prodotti adeguata così da evitare che i consumatori tornino a rifornirsi sul mercato illegale.
SSAM suggerisce di prendere in esame il rilascio di due concessioni. Ciò permetterebbe di contrastare la potenziale inerzia di un monopolio di vendita e promuoverebbe un’offerta adeguata di prodotti a basso rischio.
IG Hanf e VLI chiedono di sostituire la concessione prevista con un’autorizzazione, poiché le autorizzazioni offrono un quadro giuridico più liberale, orientato al mercato e stabile.
Art. 49 (Condizioni per il rilascio della concessione)
1 La concessione può essere rilasciata se il richiedente:
a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;
d. garantisce operazioni di vendita online corrette e un’attività commerciale ineccepibile;
e. designa una persona responsabile della concessione;
f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup e della presente legge; e
g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l’articolo 322b del Codice delle obbligazioni.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.
Riguardo alla prevista destinazione vincolata degli utili (cpv. 1 lett. c) vengono sollevate diverse questioni:
- per i Cantoni GE, JU, LU, NE, NW, OW, TI, SO, VS nonché per CDOS e AMCS, bisogna garantire che gli utili e i proventi delle imposte derivanti dalla vendita online siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Sono questi ultimi in effetti che sostengono la maggior parte dei costi indotti che ricadono sul settore sanitario nonché sui settori della prevenzione, della polizia e della giustizia;
- per i Cantoni BS, BL, GE, SG e TI nonché CDCT e iuAG, se la competenza in materia di vendita online dovesse rimanere alla Confederazione, gli utili dovrebbero essere versati dal concessionario all’UFSP, che li riverserebbe in un fondo a destinazione vincolata. I mezzi di questo fondo potrebbero inoltre essere ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni e impiegati da questi ultimi a