Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Art. 52 (Requisiti applicabili al titolare della concessione)

1 Il titolare della concessione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. attuare un piano di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori;

b. disporre di un’infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;

c. garantire che il personale di vendita sia sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce del consumo problematico;

d. garantire la registrazione dei clienti sulla piattaforma di vendita;

e. rendere attenti i clienti circa i rischi legati al consumo di canapa e fornire loro sufficienti consigli a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;

f. garantire il rilevamento e l’intervento precoce in caso di consumo problematico;

g. istituire un sistema volto a garantire che per ciascun acquisto la quantità venduta abbia un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;

h. vendere unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l’autoapprovvigionamento;

i. proporre anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;

j. vendere i prodotti della canapa soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;

k. verificare l’età dei clienti mediante un sistema di controllo dell’età;

l. indicare in modo chiaramente leggibile il divieto di dispensazione ai minorenni al momento dell’accesso alla piattaforma di vendita;

m. vendere i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa soltanto negli imballaggi originali del fabbricante;

n. garantire la corretta eliminazione dei prodotti della canapa.

2 Nell’ambito del rilevamento e dell’intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera f il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda:

a. la piattaforma di vendita;

b. i requisiti applicabili al sistema per il controllo delle quantità vendute; e

c. i requisiti applicabili al sistema di controllo dell’età.

TI, CFDNT e DiS ritengono sufficiente un tenore totale massimo di due grammi per ciascun acquisto (cpv. 1 lett. g) anche per la vendita online. CFDNT e DiS ritengono che non sia necessario vendere semi e talee di canapa online se questi possono essere acquistati nei negozi fisici in diverse parti della Svizzera con la consulenza di personale specializzato (cpv. 1 lett. h). Per SPHD, il punto vendita online deve obbligatoriamente offrire anche prodotti della canapa con tenore di THC inferiore al 20 per cento. La vendita di prodotti della canapa con un tenore di THC superiore al

20 per cento dovrebbe inoltre avvenire solo se è possibile dimostrare che è stato preso contatto con un servizio di prevenzione o per le dipendenze. SPHD ritiene inoltre che, in casi motivati, la Confederazione possa autorizzare la vendita di altri prodotti in deroga al capoverso 1 lettera h. La vendita di alcol e prodotti del tabacco va comunque vietata in ogni caso. Secondo BL e CDCT, il controllo dell’età di cui al capoverso 1 lettera k deve essere garantito non solo al momento dell’ordine, ma anche alla consegna dei prodotti. CoRoMa e GREA propongono di introdurre una nuova disposizione per garantire che i prezzi praticati nella vendita online non siano inferiori a quelli praticati nei punti vendita fisici.

Art. 52a, Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichelt, Wyss)

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato consegnare prodotti della canapa.