Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Dei Cantoni, SG e VD approvano la proposta di minoranza in toto, BL e GE con una richiesta di modifica. I partiti I VERDI e PSS nonché la conferenza intercantonale CDCT approvano la proposta di minoranza. Delle organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, 8 (APS, AT, DiS, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SSAM) la approvano in toto e GREA con una richiesta di modifica. La proposta è approvata anche dalle organizzazioni della società civile ASAC, FSAG, VLI.

Respingono la proposta di minoranza PEV e PVL nonché l’organizzazione del settore delle dipendenze e della prevenzione BKS.

GE, VD e GREA ritengono che la consegna di prodotti della canapa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino debba essere vietata, come previsto per i punti vendita fisici. Fanno tuttavia notare che, secondo l’articolo 44 capoverso 2, i Cantoni possono estendere il divieto di vendita notturna. Poiché la vendita online deve essere concepita per essere sussidiaria rispetto alla vendita in negozio, sarebbe opportuno che la consegna di prodotti della canapa acquistati online non fosse consentita durante gli orari di divieto di vendita notturna stabiliti a livello cantonale. CoRoMA e GREA propongono pertanto una nuova disposizione per dare ai Cantoni la possibilità di estendere il divieto di consegna nelle ore notturne.

BL suggerisce di inserire una disposizione supplementare che consenta alla Confederazione di estendere la durata del divieto qualora ciò si rendesse necessario per motivi di esecuzione e per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

PEV e BKS chiedono di prolungare il divieto di consegna notturna e prevedere che vada dalle ore 20.00 alle ore 10.00.

Sezione 5 (Controllo della vendita online e misure)

Art. 53 (Controllo)

1 L’UFSP controlla il rispetto delle disposizioni sulla vendita da parte del titolare della concessione di vendita online. A tale scopo può coinvolgere le autorità esecutive cantonali competenti.

2 Il titolare della concessione deve rendere accessibili i locali e le istallazioni e presentare le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi alle autorità esecutive. È tenuto a fornire alle autorità le informazioni richieste.

Per AG e BL, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in materia di controllo deve essere chiaramente regolamentata e definita dal Consiglio federale. La disposizione deve pertanto essere integrata in modo tale che sia il Consiglio federale a stabilire le condizioni relative al coinvolgimento dei Cantoni e ai relativi compiti.

PEV auspica un ruolo più incisivo delle autorità esecutive cantonali e una definizione più chiara dei compiti.

PEV e le organizzazioni specializzate BKS e GREA ritengono che si debbano prevedere test d’acquisto anche per la vendita online, consentendo l’uso di un’identità falsa ai fini del controllo dell’età. La Confederazione dovrebbe essere responsabile dell’esecuzione di tali test.

Secondo PEV e BKS, occorre in particolare verificare il rispetto del limite di età, la consulenza individuale e le quantità vendute.