Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 54 (Revoca, limitazione e sospensione della concessione)
1 L’UFSP revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:
a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
b. il titolare della concessione:
1. l’ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
2. non ha avviato l’esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
3. cessa l’esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l’interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure
c. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d’esecuzione o dalla concessione.
2 L’UFSP può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.
FSFP ritiene che una condanna penale superiore a sei mesi debba comportare la revoca della concessione.
4.1.6 Capitolo 6 (Importazione, transito ed esportazione) Art. 57 (Divieto di importazione, transito ed esportazione)
È vietato importare, far transitare ed esportare stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza autorizzazione.
BE chiede che venga previsto un divieto per il commercio all’ingrosso e l’attività di mediatore o agente di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC importati, fatti transitare o esportati. VLI propone di consentire l’importazione, il transito e l’esportazione da parte di privati per uso personale di quantità fino a 50 grammi. Sebbene ciò non sia attualmente consentito in nessuno degli Stati confinanti, la situazione potrebbe cambiare e sarebbe quindi opportuno prevederlo nel progetto. DDS respinge fondamentalmente la possibilità di importazione, transito ed esportazione, poiché ciò favorirebbe il traffico internazionale di droga.
Art. 58 (Obbligo di autorizzazione)
1 L’importazione e l’esportazione di materiale di base e prodotti della canapa sono disciplinate dall’articolo 5 capoverso 1 LStup.
2 L’esportazione di materiale di base e prodotti della canapa è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario ne consente l’importazione e se una corrispondente autorizzazione di importazione è stata rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali.
3 Il controllo sul transito è retto dall’articolo 5 capoverso 2 LStup.
Secondo GREA, al fine di distinguere il mercato medico da quello ricreativo, sarebbe preferibile non affidare a Swissmedic il compito di rilasciare le autorizzazioni per l’importazione o l’esportazione.
Art. 60 (Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di un’autorizzazione)
1 Per ottenere un’autorizzazione di importazione e di esportazione è necessario essere titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l’articolo 15.
2 I titolari di un’autorizzazione di coltivazione possono esportare la canapa che coltivano.
3 I titolari di un’autorizzazione di fabbricazione possono importare ed esportare materiale di base e prodotti della canapa.
4 I titolari di un’autorizzazione di importazione garantiscono che al momento della messa a disposizione sul mercato di prodotti della canapa i requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 sono soddisfatti.