Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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per escludere i fiori di canapa non lavorati dall’applicazione della tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche. A questi prodotti dovrebbe applicarsi solo la tassa sul tenore di THC. IG Hanf critica il fatto che, in base alla definizione di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c, i fiori di canapa siano categoricamente classificati come prodotti destinati a essere fumati. Ciò pregiudica la creazione di classi di rischio basate su prove scientifiche, in cui chiaramente rientrano le sigarette alla canapa, ma non i fiori e la resina.
A KKPKS i calcoli basati sul tenore di THC (cpv. 2) sembrano poco applicabili. Sarebbe preferibile una tassa per grammo di prodotto.
CFDNT ritiene che una tassa d’incentivazione richieda una certa flessibilità e non possa essere determinata a priori in una legge. Raccomanda quindi di adottare in un primo momento obiettivi generali che verrebbero poi concretizzati da un gruppo di esperti come CFNDT. Un approccio di questo tipo sarebbe più adattivo e consentirebbe di correggere eventuali errori di ragionamento che dovessero venire alla luce osservando l’effettivo funzionamento del mercato e l’evoluzione del consumo.
Secondo APS, l’intenzione, di principio benvenuta, di tener conto del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche nella determinazione dei prezzi (cpv. 3) non tiene conto dell’attuale stato della ricerca. In realtà, non esistono praticamente studi che abbiano confrontato in modo affidabile e valido le diverse forme di consumo di canapa in termini di rischio. L’unico dato concreto è che la canapa con più THC comporta un rischio maggiore rispetto a quella con meno THC. DDS ritengo che il calcolo della tassa d’incentivazione non sia realistico.
Art. 65 (Distribuzione dei proventi della tassa d’incentivazione e indennità di esecuzione)
1 I proventi della tassa d’incentivazione corrispondono alla differenza tra le entrate e le spese di esecuzione della Confederazione.
2 I proventi della tassa d’incentivazione sono distribuiti alla popolazione. Sono ripartiti equamente tra tutte le persone fisiche. 3 Sono distribuiti per il tramite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione militare, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFSP.
4 Le autorità federali che partecipano all’esecuzione della presente legge sono indennizzate in base all’onere sostenuto. Sono indennizzate le spese per:
a. la riscossione e la distribuzione della tassa d’incentivazione;
b. il controllo del mercato;
c. il monitoraggio; e
d. le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni.
5 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dell’indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione.
I Cantoni BS, GR, JU, LU, TI, UR, VS, ZH nonché AMCS chiedono che una parte importante dell’indennità di esecuzione proveniente dalla tassa d’incentivazione sia distribuita ai Cantoni e non solo alla Confederazione (cpv. 1). AMCS precisa che una chiara struttura di finanziamento è essenziale per poter garantire in maniera adeguata la prevenzione, l’informazione e l’esecuzione. Una parte sostanziale della tassa d’incentivazione deve pertanto essere messa a disposizione dei Cantoni. LU adduce quale ulteriore motivazione che un’adeguata ripartizione dei fondi ai Cantoni ridurrebbe la complessità della regolamentazione cantonale in materia di emolumenti, poiché permetterebbe di rinunciare ad avere diverse regolamentazioni cantonali riguardo ai costi di esecuzione. ZH precisa che, data l’importanza attribuita nella società al rispetto delle prescrizioni giuridiche, ai Cantoni deve essere imperativamente accordata un’adeguata compensazione finanziaria. Ai Cantoni vengono messi a disposizione troppi pochi mezzi per l’esecuzione come pure per i compiti assegnati loro dalla LStup nei settori della prevenzione, del rilevamento e dell’intervento precoce, della riduzione dei danni e della consulenza. È pertanto necessario procedere a una ripartizione equilibrata dei proventi della tassa d’incentivazione tra Confederazione e Cantoni.
SG e VD si oppongono a un riversamento della tassa d’incentivazione per il tramite dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione militare (cpv. 3). Si finanzierebbero in questo modo costi che non sono provatamente generati dal consumo di prodotti della canapa. Secondo