Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Art. 71 (Scambio di dati in Svizzera)
1 Le autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell’adempimento di compiti secondo la presente legge possono scambiarsi reciprocamente i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.
BE rimarca che la legislazione in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni prevede disposizioni più rigorose per il trattamento dei dati degni di particolare protezione nell’adempimento di un compito di legge. Nell’articolo 71 capoverso 1 occorre dunque inserire «imperativamente» dopo «di cui necessitano» in analogia con gli articoli 70 capoverso 2 e 72 capoverso 2 lettera b.
In merito al capoverso 2, FSFP sottolinea la rilevanza dello scambio di dati per diversi aspetti della presente regolamentazione, in particolare nel quadro del perseguimento penale. Al riguardo è importante introdurre rapidamente la piattaforma POLAP a livello federale.
4.1.10 Capitolo 10 (Disposizioni penali)
SO e KKPKS ravvisano il rischio che le molte disposizioni penali del progetto di legge portino a una lunga serie di procedimenti penali. Comprendono anche un numero elevato di mere prescrizioni disciplinari, alcune delle quali sono formulate in modo poco chiaro. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni relative ai produttori e ai trasformatori autorizzati, nonché ai commercianti titolari di una concessione, è opportuno verificare se sia effettivamente necessario applicare una sanzione penale. Negli ambiti di minore gravità va verificato se le violazioni siano da sanzionare unicamente secondo il diritto penale amministrativo.
Sezione 1 (Atti punibili)
Art. 73 (Atti punibili commessi in assenza di autorizzazioni o concessioni)
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. coltiva, fabbrica, acquista, possiede, deposita, importa, fa transitare o esporta stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie autorizzazioni;
b. vende o dispensa contro rimunerazione stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie concessioni;
c. finanzia atti illeciti di cui al capoverso 1 lettera a o b oppure serve da intermediario per il loro finanziamento;
d. in qualità di titolare di un’autorizzazione dispensa gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.
2 È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e sino a dieci anni chiunque:
a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;
b. realizza, trafficando per mestiere stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
c. per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri.
3 È altresì punibile sulla base dei capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempre che l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Se è più favorevole all’autore, si applica il diritto del luogo di commissione. L’articolo 6 del Codice penale è applicabile.