Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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da un’azienda titolare di una concessione o da fonti illegali. Sarebbe preferibile una regolamentazione semplice e chiara della quantità massima consentita di canapa a prescindere dalla sua provenienza (v. art. 7).

UCS, CDCD, KKPKS e SCPCS sono favorevoli a non applicare la procedura della multa disciplinare alle contravvenzioni di cui alle lettere a e b. Per effettuare gli accertamenti necessari, occorre una valutazione nell’ambito del procedimento penale ordinario. Si sollecita inoltre una precisazione della disposizione di cui alla lettera b e una diminuzione della quantità consentita.

UCS, KKPKS, CDCD, SCPCS e SSML osservano che la formulazione della lettera c è poco chiara. Infatti, solo la consultazione del rapporto esplicativo consente di comprendere la regolamentazione applicata in caso di coltivazione, per esempio, di undici piante. Occorre inoltre valutare se la coltivazione illegale di una piantagione di dieci piante debba essere punita solo con una multa disciplinare. Da un numero così si potrebbe ricavare una quantità considerevole di canapa, che con ogni probabilità non sarebbe più destinata esclusivamente all’uso proprio, ma alla cessione o alla vendita. Qualora si mantenesse comunque la multa disciplinare, si suggerisce di stabilirne l’importo per singola pianta e di diminuire notevolmente la soglia per la fattispecie del delitto.

In merito alla lettera e, SCPCS propone di valutare se, a prescindere dalla quantità, una violazione debba essere punita soltanto con una multa disciplinare. Chi detiene chili di canapa di produzione propria o proveniente da terzi con il pretesto dell’autoapprovvigionamento, quindi in quantità ben superiori al fabbisogno personale, non dovrebbe essere punito con una multa disciplinare per i casi di lieve entità. Altrimenti si vede male come si possa arginare in modo duraturo il mercato illegale.

APS chiede che sia punita anche la produzione di “THC puro”.

VLI ritiene sproporzionato punire già come delitto la coltivazione di oltre dieci piante per il consumo proprio.

Art. 74, frase introduttiva e art. 78 cpv. 1, frase introduttiva, Minoranza (de Courten, Aeschi, Glar-

ner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 74, frase introduttiva

È punito con la multa non inferiore a 100 franchi chiunque:

Art. 78 cpv. 1, frase introduttiva

1 È punito con una pena pecuniaria non inferiore a quattro aliquote giornaliere chiunque:

UDC approva la proposta di minoranza. Tra le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione, APS, AT e LLS sono favorevoli, mentre BKS propone alcune modifiche. La federazione svizzera dei funzionari di polizia FSFP approva la proposta di minoranza.

Si dichiarano invece contrari SG, PVL e PSS. Anche 5 organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione (FvS, DiS, GREA, SGGPsy, SSAM) si oppongono alla proposta di minoranza, oltre a IG Hanf e alle organizzazioni della società civile ASAC e VLI.

Secondo BKS, una multa di 100 franchi non produce alcun effetto. Se del caso, dovrebbe essere superiore ai 500 franchi.

Per quanto riguarada l’articolo 78 capoverso 1 SG ritiene inutile menzionare «non inferiore a quattro aliquote giornaliere».

Art. 75 (Violazione del divieto di dispensazione ai minorenni) È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque offre, dispensa o rende accessibili in altro modo a una persona di età inferiore ai 18 anni stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.