Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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d’incentivazione. TI aggiunge che la tassa d’incentivazione deve essere calcolata in modo tale da garantire e finanziare un monitoraggio globale a lungo termine che possa permettere eventuali adeguamenti futuri.
I Cantoni AI, BS, OW, il partito PEV, gli organi intercantonali AMCS, FSFP, le organizzazioni del settore delle dipendenze e della prevenzione AT, BKS, Infodrog, LLS, NAS, PHCH, SSGPSy nonché del settore giovanile ASAC e FSAG aggiungono che i mezzi necessari devono essere previsti già nel progetto, in quanto l’attuale monitoraggio non è sufficiente per attuare i compiti di cui all’articolo 68 e fornire così uno strumento di controllo adeguato. CFDNT fa notare che i mezzi necessari per il monitoraggio dovranno essere in parte messi a disposizione prima dell’entrata in vigore della legge e, quindi, prima che la tassa d’incentivazione produca i mezzi per finanziarlo. È importante dunque che la Confederazione riservi dei fondi a tale effetto prima dell’introduzione della legge.
ZG propone di recepire nel capoverso 1 i procedimenti amministrativi.
VLI invita ad aggiungere nel capoverso 1 la misurazione della contrazione del mercato illegale.
AG suggerisce di adeguare il capoverso 1 lettera g in modo tale da poter obbligare le autorità di perseguimento penale a fornire solo i dati che hanno già raccolto nel quadro del procedimento penale.
Per AR, GE, GL, GR, OW, SG, TI e gli organi intercantonali CMP e l’associazione professionale di poliziaFSFP è imperativo delimitare meglio nel progetto la portata del monitoraggio. Dovendo i Cantoni mettere a disposizione della Confederazione i propri dati statistici (cpv. 4), le autorità di perseguimento penale potrebbero trasformarsi sempre più in servizi di rilevamento dati con il rischio di costringere procure e tribunali a raccogliere dati non rilevanti ai fini della loro attività e sottrarre risorse ai loro compiti primari. GL fa presente che l’obbligo di fornire dati alla Confederazione previsto dal progetto è troppo ampio per un Cantone di piccole dimensioni privo di un ufficio di statistica.
KKPKS chiede che il sistema di monitoraggio venga attuato in modo tale da risparmiare il più possibile le risorse delle polizie cantonali, già fortemente sollecitate. Mescolare o collegare dati legati al perseguimento penale con dati sui consumi (e quindi con veri e propri «dati sanitari») risulta inoltre critico sul piano della protezione dei dati.
Secondo UCS, CDCD e la città di Berna, sarebbe il caso di estendere il monitoraggio anche a questioni legate alla protezione della salute e dei giovani.
Secondo UPI e SPC, occorre guardare con particolare attenzione agli incidenti stradali. Sono necessari a tal fine una registrazione più accurata del consumo di canapa nei verbali di constatazione degli incidenti, la realizzazione di progetti di ricerca e controlli di polizia regolari.
BS e UCS auspicano che il monitoraggio e la valutazione vengano centralizzati a livello federale per evitare differenze regionali. Una volta introdotta la regolamentazione sarà inoltre necessario svolgere studi di accompagnamento.
Art. 69 (Valutazione)
1 L’UFSP valuta scientificamente gli effetti delle misure della presente legge e in particolare il raggiungimento degli scopi da essa perseguiti per la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con frequenza regolare. 2 In presenza di risultati importanti, il DFI riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte per il seguito dei lavori.
BS sottolinea che i mezzi necessari all’attuazione dei compiti di cui all’articolo 68 devono essere stabiliti per legge anche per la valutazione.
CFDNT fa notare che i mezzi necessari per la valutazione dovranno essere in parte messi a disposizione prima dell’entrata in vigore della legge e, quindi, prima che la tassa d’incentivazione produca i mezzi per finanziarla. È importante dunque che la Confederazione riservi dei fondi a tale effetto prima dell’introduzione della legge.
FSPF ritiene che eventuali proposte da sottoporre al Consiglio federale a seguito della valutazione debbano essere elaborate in collaborazione con i Cantoni.