Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Per APS, occorre fissare chiaramente gli intervalli di valutazione e impiegare i proventi derivanti dalla tassa d’incentivazione anche per svolgere questo compito.
4.1.9 Capitolo 9 (Protezione dei dati e scambio dei dati)
Art. 70 (Trattamento dei dati)
1 Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell’adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:
a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
g. sistema d’informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l’articolo 26 LPTab, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;
h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.
2 I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.
3 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.