Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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Per APS, occorre fissare chiaramente gli intervalli di valutazione e impiegare i proventi derivanti dalla tassa d’incentivazione anche per svolgere questo compito.

4.1.9 Capitolo 9 (Protezione dei dati e scambio dei dati)

Art. 70 (Trattamento dei dati)

1 Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell’adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

g. sistema d’informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l’articolo 26 LPTab, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione;

h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

2 I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.

3 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

GE, CDCD e UCS chiedono che siano precisati i termini per la conservazione dei dati e ne sia garantita l’anonimizzazione, per esempio in caso di un loro impiego in studi nell’ambito della salute pubblica, in particolare a tutela dei consumatori.

Secondo CDCD e UCS, i dati delle persone fisiche che acquistano canapa nei punti vendita o tramite un’eventuale vendita online devono essere trattati come dati degni di particolare protezione. Soprattutto i sistemi elettronici «track & trace» lungo la catena del valore non dovrebbero consentire di risalire alle quantità vendute individualmente.

In merito al capoverso 1 lettera h, BE constata che la gestione del sistema di tracciabilità secondo l’articolo 85 è assoggettata alla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e alla sorveglianza dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Se il Consiglio federale, nel quadro dell’articolo 85 capoverso 3 lettera b, autorizza le autorità cantonali a trattare i dati nel sistema, tali trattamenti sono assoggettati alla rispettiva legge cantonale sulla protezione dei dati e alla sorveglianza dell’autorità cantonale competente in materia. Nell’intento di fare chiarezza per le autorità preposte all’applicazione del diritto, si raccomanda una regolamentazione esplicita ispirata all’articolo 27 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)20.

20 RS 172.023