Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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mettere al sicuro e confiscare la canapa rinvenuta in possesso di minorenni. SCPCS auspica che tale possibilità sia indipendente dalla punibilità.
CDCT reputa che i fondi confiscati, una volta detratto l’onere sostenuto dalle autorità di perseguimento penale, debbano essere destinati in modo vincolato a scopi di prevenzione e aiuto in caso di dipendenze nei Cantoni o a un fondo dell’UFSP. L’impiego vincolato è più coerente di una destinazione generica alle finanze pubbliche.
Sezione 2 (Perseguimento penale)
Art. 81 (Perseguimento penale)
1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.
3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all’articolo 73 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all’Ufficio federale di polizia se l’accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.
4 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.
AG, AR, GE, GL, GR, SG e CMP reputano il capoverso 3 non appropriato, in quanto vi sono menzionati i «decreti penali», una nozione del diritto penale amministrativo che qui non è adeguata dal punto di vista della sistematica della legge. Peraltro non si capisce perché l’obbligo di comunicare debba fondarsi sulle conclusioni della procura pubblica né perché la condizionalità o meno della pena detentiva richiesta debba avere un ruolo. Risulta inoltre incongruente subordinare l’obbligo di comunicare le decisioni di abbandono alla precedente presentazione di una querela o richiesta di pena. FSFP ritiene che nel capoverso 3 sia da prevedere anche l’obbligo di comunicare le pene detentive condizionali.
GL non ritiene necessario prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena nei casi di esigua gravità, poiché l’articolo 52 del CP consente già una sufficiente flessibilità nella valutazione. Una norma ulteriore comporta il rischio di una prassi disomogenea, pertanto deve essere soppressa.
UCS, CoRoMa, GREA e FSAG propongono di prevedere in un quinto capoverso che, in caso di violazioni commesse da minorenni, le autorità competenti prescindano dal perseguimento penale e pronuncino invece misure socio-pedagogiche di accompagnamento e di prevenzione.
Art. 82 (Obbligo di segnalazione e di denuncia)
1 L’autorità di perseguimento penale di un Cantone che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un’autorizzazione o di una concessione ne informa l’autorità competente.
2 Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle competenti autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della presente legge.
AG ritiene opportuno circoscrivere gli obblighi di segnalazione e di denuncia alla fattispecie del crimine, tanto più che le autorità possono segnalare anche le contravvenzioni.
GL chiede di limitare gli obblighi di segnalazione all’avvio di inchieste penali secondo il presente progetto.
UCS, KKPKS e SCPCS sollecitano l’obbligo di segnalazione non solo per i procedimenti penali avviati contro titolari di autorizzazioni o concessioni e i loro rappresentanti o organi nonché contro la persona responsabile dell’autorizzazione o della concessione, ma anche per i procedimenti intentati contro i dipendenti di queste imprese. L’obbligo di segnalazione sussiste invece presumibilmente solo se il procedimento penale è correlato all’attività commerciale con i prodotti della canapa, e non per qualsiasi pro-