Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 79Fedlex · Rapporto sui risultati
cedimento penale privo di nesso oggettivo. Nel contesto delle aziende o delle attività commerciali autorizzate è importante che siano inclusi tutti, quindi anche coloro che pur non ricoprendo una posizione formale, occupano di fatto un ruolo determinante o di responsabilità. BKS sottolinea l’importanza che le violazioni siano reati perseguibili d’ufficio e che le autorità agiscano attivamente.
4.1.11 Capitolo 11 (Compiti della Confederazione e dei Cantoni)
Sezione 1 (Collaborazione) Art. 83
La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate.
In riferimento agli articoli 83–86, BS rimarca che alla polizia debbano essere imperativamente riconosciuti i diritti di accesso in relazione alla LPCan (p. es. nei controlli della circolazione). KKPKS osserva che il progetto porta alla creazione di numerose nuove interfacce tra le autorità, il che implica un elevato lavoro di coordinamento. Ravvisa inoltre la mancanza di una chiara ripartizione delle competenze.
Art. 83, art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a – c, Minoranza (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)
Art. 83
La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Coinvolgono altre autorità e organizzazioni interessate.
Art. 84 cpv. 2 e 3
2 Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione. A questo scopo può in particolare prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione.
3 Per garantire il coordinamento, emana disposizioni allo scopo di:
a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
b. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate;
c. elaborare direttive per l’armonizzazione delle prassi cantonali in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti della canapa;
d. definire un quadro per la valutazione continua degli effetti delle misure adottate.
Art. 85 cpv. 3 lett. d
d. l’impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l’impatto complessivo sul mercato legale e illegale.
Art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c
3 Riferiscono all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della legge. Il rapporto contiene:
a. una valutazione degli effetti delle misure locali;
b. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;
c. raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l’attuazione.