Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine

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che permetta di verificare la tracciabilità. L’accesso al sistema deve in particolare essere garantito da tutte le pattuglie che operano controlli sul territorio. KKPKS osserva a sua volta che per la polizia cantonale è essenziale una dotazione completa, semplice e tempestiva dei diritti di accesso al sistema di tracciabilità. Parallelamente sono necessari aiuti all’esecuzione, criteri d’ispezione e processi di segnalazione uniformi a livello federale al fine di garantire una prassi omogenea in tutta la Svizzera.

A seguito di un’esperienza negativa compiuta con le soluzioni settoriali «track & trace» nell’UE, FSFP, AT e LLS raccomandano di evitare la delega a terzi (soluzione settoriale) e di stralciare l’ultima frase del capoverso 1. Secondo BKS, il sistema elettronico di tracciabilità deve essere esclusivamente statale e non una soluzione privata o, addirittura, una soluzione settoriale.

IG Hanf ritiene opportuno che la competenza incomba ai Cantoni, tuttavia suggerisce una piattaforma di coordinamento per impedire una frammentazione e assicurare l’interoperabilità dei sistemi cantonali.

Art. 86 (Cooperazione internazionale)

1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali. 2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d’informazione dei consumatori o delle autorità;

b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze.

BE fa riferimento al suo parere in merito all’articolo 85, poiché Data Matrix è già un sistema armonizzato. Sono poi possibili ulteriori indicazioni in riferimento al numero di partita derivanti dalla compilazione dei cambi di dati.

Sezione 3 (Compiti dei Cantoni)

Art. 87 (Compiti esecutivi dei Cantoni)

1 I Cantoni eseguono la presente legge, sempre che non sia competente la Confederazione.

2 Comunicano all’UFSP le autorità designate per l’esecuzione della presente legge.

3 Riferiscono all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della legge.

BE ritiene auspicabile mantenere l’attuale formato del rapporto, al fine di contenere l’onere derivante dall’attuazione della legge entro un quadro già noto.

In analogia con l’articolo 37 capoverso 6 (misure di controllo), BL, SG, TI, VD e CDCT propongono una cadenza annuale per il rapporto in merito all’esecuzione della legge. BL e CDCT sostengono che non sono chiare le differenze di contenuto nel rapporto dei Cantoni alla Confederazione secondo gli articoli 37 e 87; in alcuni casi, infatti, entrambi gli articoli prevedono che si riferiscano le stesse informazioni.

KKPKS ritiene troppo oneroso redigere un rapporto ogni due anni.

Art. 88 (Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa)

. 1 Le autorità cantonali competenti eliminano in modo adeguato il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più utilizzati o sequestrati.

2 I costi per l’eliminazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione, del titolare della concessione, del proprietario o del possessore.

3 L’autorità cantonale competente registra nel sistema di tracciabilità i dati concernenti il numero e la quantità di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa eliminati.

AI sollecita un chiaro disciplinamento degli obblighi di eliminazione dei punti vendita, in particolare l’inserimento nella legge dell’obbligo di ripresa. La Confederazione deve definire un’organizzazione uni-