Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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Sezione 2: Compiti della Confederazione
Art. 84 (Vigilanza e coordinamento)
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
2 Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione. A questo scopo può in particolare:
a. prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione;
b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
c. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.
BL, TI e CDCT raccomandano di sostituire nel capoverso 2 «esecuzione unitaria» con «esecuzione coerente» per tutelare il principio federalistico e un certo margine di manovra cantonale.
AG e BS ritengono sufficiente la formulazione potestativa nel capoverso 2 lettere a e b. La Confederazione deve intervenire solo se l’esecuzione da parte dei Cantoni non è uniforme. Dal canto loro, CDCT e Infodrog si oppongono invece risolutamente a una formulazione potestativa poiché la piattaforma di coordinamento costituisce un elemento essenziale ai fini di un’attuazione coerente della LPCan.
AG, BS, GE e SG sottolineano la necessità di creare una piattaforma di coordinamento tra Confederazione e Cantoni per unificare l’esecuzione. Chiedono quindi che la creazione di tale piattaforma sia prevista in una nuova disposizione separata. BL, TI nonché CDCT e Infodrog propongono una disposizione che preveda la creazione di una piattaforma di coordinamento composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di altre organizzazioni interessate. Tale piattaforma formulerà raccomandazioni su come armonizzare la prassi dei Cantoni e della Confederazione concernente la vendita e la produzione dei prodotti della canapa nonché la vigilanza su di essi e come sviluppare un quadro di riferimento per la valutazione continua degli effetti delle diverse misure.
La città di Berna auspica che i Cantoni siano vincolati per legge a coordinarsi con le città e a indennizzare i compiti assunti a titolo sussidiario, che la collaborazione con i Comuni sia chiaramente disciplinata nelle leggi di esecuzione cantonali, che le città siano opportunamente coinvolte nel processo legislativo e che i terzi concessionari siano obbligati ad armonizzarsi con i Comuni in cui hanno sede.
Art. 85 (Sistema di tracciabilità)
1 La Confederazione appronta e gestisce un sistema elettronico di tracciabilità dei semi e delle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, della canapa, del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa. Può delegare tale compito a terzi.
2 I titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di concessioni di vendita sono tenuti a iscrivere nel sistema le necessarie informazioni relative ai semi e alle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, alla canapa, al materiale di base, al materiale di scarto e ai prodotti della canapa.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità, in particolare:
a. i dati da iscrivere;
b. le autorità federali e cantonali competenti per il trattamento dei dati nonché i diritti d’accesso;
c. il trattamento e l’utilizzo dei dati.
BE propone di armonizzare il sistema di tracciabilità con il sistema Data Matrix con codice a barre bidimensionale già utilizzato per i medicamenti nell’Unione europea. Ciò consentirebbe di seguire la catena di fornitura e di evitare contraffazioni. Per il resto, occorre tenere conto dei dati Open Government e, di conseguenza, anche degli indicatori di successo.
Secondo GE non è chiaro il coinvolgimento delle autorità cantonali nel controllo dei dati del sistema di tracciabilità. Se le autorità cantonali interessate sono chiamate a controllare la contabilità dei produttori, dei fabbricanti e dei punti vendita occorre prevedere ulteriori risorse.
TI osserva che, in base alle infrazioni previste dall’articolo 78 capoverso 1 lettera d («viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85»), occorrerà dotare anche la polizia di un sistema