Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 104 pagine
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forme e standardizzata della documentazione e dei processi per sgravare gli organi di esecuzione cantonali. La registrazione delle quantità, del tipo di prodotti e dei resi dovrà essere effettuata, analogamente al sistema MESA, dagli operatori economici responsabili e non dalle autorità cantonali.
AG, BL, SO, TI e KAV sono contrari alla registrazione dei dati di cui al capoverso 3 poiché comporta un notevole aggravio che i Cantoni non sono in grado di sostenere. Ritengono sufficiente che i titolari dell’autorizzazione, i proprietari e i possessori registrino l’eliminazione nel sistema di tracciabilità, pertanto chiedono di sopprimere il capoverso 3.
BE chiede di delegare di principio alla Confederazione la competenza dell’eliminazione. In caso contrario chiede una distinzione del materiale da eliminare (in particolare tra materiale di base e materiale di scarto da un lato e prodotti finiti della canapa dall’altro), la possibilità di distruggere in loco il materiale di base e il materiale di scarto, la competenza dei Cantoni di emanare istruzioni sullo smaltimento e una modifica dell’articolo 70 OCStup24, affinché l’eliminazione della canapa possa essere effettuata da terzi qualificati sotto la sorveglianza delle autorità cantonali.
KKPKS ritiene auspicabile incaricare dell’eliminazione imprese specializzate. I relativi costi devono poter essere quindi addossati alle imprese o ai titolari di autorizzazioni e concessioni.
Sezione 4 (Informazione del pubblico)
Art. 89
1 Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare:
a. sui rischi per la salute legati al consumo della canapa e dei prodotti della canapa;
b. sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell’ambito della protezione della salute in relazione alla canapa e ai prodotti della canapa;
c. sulle loro attività di controllo e sull’efficacia di tali attività;
d. sulle analisi statistiche del monitoraggio.
2 La Confederazione fornisce informazioni sull’autoapprovvigionamento ponendo l’accento su una coltivazione sicura della canapa. Può delegare tale compito a un’istituzione qualificata.
ZG propone di inserire «la punibilità e le misure amministrative in caso di guida sotto l’effetto della canapa» nonché «gli effetti nocivi su bambini e adolescenti».
PEV e BKS propongono tre nuove disposizioni: le attività di informazione e di sensibilizzazione sui rischi e sui danni alla salute dovrebbero rivolgersi soprattutto a bambini, adolescenti e giovani adulti; la Confederazione e i Cantoni devono garantire ulteriori misure preventive e dotarle di sufficienti risorse finanziarie; la Confederazione e i Cantoni devono garantire un’adeguata offerta di consulenza, terapia e follow-up.
UPI e SPC approvano l’informazione del pubblico sui rischi legati al consumo della canapa, ma è indispensabile tematizzarne gli effetti anche nella circolazione stradale.
4.1.12 Capitolo 12 (Disposizioni finali)
Art. 90 (Disposizioni d’esecuzione)
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
UCS propone di ampliare l’articolo 90 affinché la Confederazione possa proseguire e finanziarie le sperimentazioni pilota in corso con la canapa a scopi non medici fino all’entrata in vigore della legge. Anche