Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/81: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)» · 11 pagine
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neutralità della Svizzera» (art. 173 cpv. 1 lett. a e 185 cpv. 1 Cost.)4, non precisa tuttavia come si esplichi tale neutralità. Anche talune leggi federali fanno esplicitamente o implicitamente riferimento alla neutralità della Svizzera senza comunque definirne il contenuto5.
3.2 Diritto internazionale pubblico
In primo luogo il diritto internazionale pubblico disciplina lo statuto della Svizzera in qualità di Stato neutrale. Nel 1815, durante la Conferenza di pace di Parigi che si tenne dopo il Congresso di Vienna, le grandi potenze europee riconobbero per la prima volta, sul piano del diritto internazionale pubblico, la neutralità permanente della Confederazione Svizzera. Da allora è divenuta parte
integrante del diritto internazionale consuetudinario e ha ricevuto un ulteriore riconoscimento dalla comunità internazionale nel 2002, in occasione dell’adesione della Svizzera all’ONU. In secondo luogo, il diritto internazionale pubblico disciplina anche il contenuto della neutralità stabilendo i diritti e i doveri di uno Stato neutrale. L’insieme di questi diritti e doveri costituisce il diritto della neutralità. Questo diritto si è sviluppato nel corso del XIX secolo sotto forma di diritto consuetudinario
internazionale e nel 1907 è stato codificato in due Convenzioni dell’Aja6, alle quali la Svizzera ha aderito nel 1910. In questo quadro giuridico il diritto della neutralità e quindi la sua applicazione pratica si sono evoluti adattandosi alle circostanze specifiche di volta in volta rilevanti.
Il diritto della neutralità disciplina i seguenti diritti e doveri tra le parti in conflitto e lo Stato neutrale:
Diritti dello Stato neutrale:
- diritto all’inviolabilità del suo territorio;
- diritto all’autodifesa, anche con mezzi militari;
- diritto a liberi scambi economici, purché non abbiano scopi militari.
Doveri dello Stato neutrale:
- divieto di mettere a disposizione delle parti belligeranti il territorio nazionale; ciò implica la capacità di assicurare l’inviolabilità del proprio territorio, nei limiti di quanto ragionevolmente esigibile;
- divieto di fornire sostegno militare nel quadro di un conflitto armato;
- divieto di fornire alle parti belligeranti beni di rilevanza bellica provenienti dalle proprie scorte statali; principio della parità di trattamento in caso di restrizioni alle esportazioni private di beni di rilevanza bellica;
- effetto preliminare: divieto, per uno Stato neutrale, di creare, in tempo di pace, situazioni che, in caso di guerra, gli impedirebbero di rispettare i suoi doveri. In particolare, uno Stato neutrale non può aderire a un’alleanza militare che prevede un obbligo di assistenza
reciproca né può autorizzare lo stazionamento sul proprio territorio di forze armate straniere.
4 RS 101
5 Cfr. p. es. l’art. 1 della legge federale del 27 set. 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (RS 935.41; riferimento esplicito); l’art. 83 della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; riferimento esplicito); l’art. 22a della legge federale del 13 dic. 1996 sul materiale bellico (RS 514.51; riferimento implicito); gli art. 66 e 66a della legge militare del 3 feb. 1995 (RS 510.10; riferimento implicito).
6 Convenzione del 18 ott. 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra (V Convenzione dell’Aja, RS 0.515.21) e Convenzione del 18 ott. 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima (XIII Convenzione dell’Aja, RS 0.515.22).