Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/81: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)» · 11 pagine
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Svizzera viene menzionata nella Costituzione senza però essere definita in termini di
contenuto. Già allora le autorità legislative ed esecutive attribuivano grande valore al fatto di considerare la neutralità come uno strumento e non come un fine in sé. In occasione di ogni revisione totale o parziale della Costituzione – inclusa quella del 1999 – ci si è astenuti dal sancire la neutralità in quanto principio o in una forma specifica, ossia dal definirne il
contenuto. Le disposizioni materiali relative alla neutralità si evincono quindi dal diritto
internazionale pubblico. Il carattere strumentale della neutralità è stato sempre riconfermato dal Consiglio federale, in particolare nel rapporto sulla neutralità del 19937 e più
recentemente nel rapporto sulla neutralità del 20228.
- La cooperazione internazionale nell’ambito del diritto della neutralità è indispensabile per la capacità di difesa della Svizzera − soprattutto alla luce del peggioramento della situazione in materia di sicurezza in Europa e del rapido sviluppo tecnologico. Secondo l’iniziativa la cooperazione in materia di sicurezza e difesa con partener (quali l’UE e la NATO) sarebbe ammessa soltanto in caso di aggressione militare diretta contro la Svizzera o in caso di atti preparatori in vista di una simile aggressione. Nel momento in cui si cogliessero segni
concreti di un attacco militare in fase di organizzazione, potrebbe essere già troppo tardi per avviare una collaborazione con le alleanze pertinenti, che richiede tempo e preparazione, e ci si può chiedere se queste alleanze e questi Stati partner sarebbero disposti a sostenere la Svizzera in simili circostanze.
- Con la nuova disposizione proposta dall’iniziativa popolare, la Svizzera non potrebbe più adottare le sanzioni dell’OSCE, dell’UE e di altri importanti partner commerciali contro Stati belligeranti, ad eccezione di quelle dell’ONU che la Svizzera è comunque tenuta ad applicare essendone membro. Il Consiglio federale ha ribadito più volte che le sanzioni sono in linea di principio compatibili con la neutralità. Da notare che a prescindere dalle sanzioni dell’ONU la legge sugli embarghi non obbliga il Consiglio federale ad adottare sanzioni (norma
potestativa), ciò significa che secondo l’attuale prassi l’adozione delle sanzioni continua ad essere decisa caso per caso.
4.2 Ripercussioni in caso di accettazione dell’iniziativa
L’accettazione dell’iniziativa porta a un chiaro cambiamento di rotta nella politica di neutralità
svizzera:
La neutralità perde il suo carattere strumentale
La decisione di introdurre esplicitamente uno specifico concetto di neutralità nella Costituzione comporta un abbandono della prassi finora seguita. La neutralità non è mai stata un concetto rigido e fine a sé stesso; fin dalle sue origini è stata plasmata dal contesto e si è sviluppata a seconda delle realtà internazionali e degli interessi svizzeri in materia di diritto della neutralità. Sancirla come principio di politica estera ridurrebbe il margine di manovra per un suo uso, perché non potrebbe più essere utilizzata come un puro strumento per raggiungere obiettivi di politica estera, economica e di sicurezza. Questo margine di manovra – applicato nei limiti del diritto della neutralità – ha svolto finora una funzione importante e ha permesso di salvaguardare al meglio gli interessi del Paese. Tali interessi sono sanciti nell’articolo 2 Cost. Un concetto rigido di neutralità renderebbe difficile adattare la neutralità alle nuove circostanze per far fronte a sfide di politica estera, mentre è proprio nelle
7 Rapporto del Consiglio federale del 29 nov. 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta, Annesso: Rapporto sulla neutralità (FF 1994 I 130)
8 Rapporto del Consiglio federale del 26 ott. 2022 in adempimento del postulato 22.3385 (disponibile soltanto in ted. e franc.)