Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

frazionamento delle particelle la fascia tampone non trattata larga almeno 6 metri può occupare una parte considerevole della particella. Spesso in tali regioni vigono disposizioni di preservazione del paesaggio. Le condizioni d'uso previste dall’omologazione dei prodotti fitosanitari, in particolare le distanze di sicurezza (SPe3), devono essere rispettate in tutti i casi.

Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato delimitato uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc si applicano le relative disposizioni.

Allegato 2 numero 3a

Vedasi commento all’articolo 47b capoversi 3 lettera a e 5

Allegato 4 numeri 8, 9, 11 e 12.2.9

A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, le disposizioni sono uniformate (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).

Allegato 4a lettera B numeri 1, 2 e 3

A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, vengono aggiornate anche le disposizioni relative alle miscele di sementi (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).

Allegato 5 numero 3.1

Per garantire un'esecuzione uniforme e digitalizzata secondo il principio «once only», l’UFAG rende obbligatorio il calcolo del bilancio foraggero tramite il servizio web PLCSI. Affinché i Cantoni e le aziende abbiano tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo del nuovo servizio web, l'obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2029. Nel 2027 e nel 2028 il suo utilizzo è facoltativo.

Allegato 6 lettera A numero 2.2 lettera a

Le stuoie conformi alle esigenze SSRA devono essere sottoposte alla procedura di verifica SSRA e superarla. La procedura di verifica comprende, oltre a una fase di test in laboratorio, anche una parte pratica. In quest'ultima, le stuoie da testare devono essere installate in un'azienda per almeno tre mesi ed essere utilizzate dagli animali. Per le aziende che partecipano alla fase pratica, i contributi SSRA non vengono sospesi durante il periodo di verifica. A tal fine, l'organismo di controllo può rilasciare un'attestazione di conferma di partecipazione al programma di verifica. Nei restanti mesi dell'anno devono essere installate stuoie conformi alle esigenze SSRA o deve essere disponibile un pagliericcio. Inoltre, viene specificato che le stuoie non devono necessariamente essere installate nelle aree di riposo.

Allegato 6 lettera A numero 5.3 lettera g

In passato, la disposizione SSRA relativa agli stalli veniva talvolta interpretata in modo che gli stalli venissero ritenuti conformi alla SSRA anche se parzialmente perforati. Nel programma SSRA, tuttavia, le superfici di riposo non possono essere perforate. Affinché ciò sia sancito chiaramente dall'OPD, la disposizione viene modificata di conseguenza. Le aziende hanno tempo fino al 2030 per apportare eventuali adeguamenti. Solo a partire dal 2030 saranno applicate riduzioni dei contributi se la disposizione non sarà rispettata. Anche le lacune constatate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di cui all'allegato 8 numero 2.9.3 lettera h per l'attuazione dell'allegato 6 lettera A numero 5.3 lettera g OPD non comportano alcuna riduzione data la formulazione finora poco chiara dell'OPD.

Allegato 6 lettera A numero 7.2

L’ordinanza sulla protezione degli animali prescrive che per i volatili domestici l’intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux. Questa intensità è inferiore all’intensità di 15 lux stabilita nel quadro del programma SSRA. Poiché l’articolo 74 capoverso 1 lettera c viene abrogato, per il pollame occorre una disposizione specifica per l’intensità minima di 15 lux.

Allegato 6 lettera B numero 2.1