Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

Le esigenze del programma URA vengono modificate sulla scia della mozione 22.3216 «Programma URA. Adeguare il periodo di pascolo al foraggiamento invernale e, quindi, alla realtà» che chiede di adeguare i requisiti per il programma URA nella regione di montagna in modo che, se le condizioni della vegetazione non consentono ancora/più l'uscita al pascolo a maggio e ottobre, gli animali non devono essere lasciati al pascolo. In questi due mesi la mozione chiede che le disposizioni relative all'URA che prevedono 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita vadano adempiute proporzionalmente. La proposta della mozione comporterebbe un aumento sproporzionato della complessità dell’esecuzione poiché il periodo di pascolo dovrebbe essere calcolato annualmente per ogni singola azienda. Pertanto, è stata proposto un approccio pragmatico per l’attuazione della mozione. Nel quadro del programma URA, agli animali in aziende delle zone di montagna I-IV devono essere concessi almeno 26 giorni al mese con uscita al pascolo dal 1° giugno al 30 settembre e non più dal 1° maggio al 31 ottobre. Dal 1° ottobre al 31 maggio vanno concessi almeno 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo. Ciò consente alle aziende situate nella regione di montagna di reagire in modo adeguato alle variazioni delle condizioni meteorologiche nei mesi di maggio e ottobre. Per le aziende situate nella regione di pianura non cambia nulla. La classificazione delle aziende nella regione di montagna o in quella di pianura è disciplinata dall'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1).

Allegato 6 lettera B numeri 2.5 lettera b e 2.6

A seguito della modifica dell’allegato 6 lettera B numero 2.1 sulla scia della mozione 22.3216 «Programma URA. Adeguare il periodo di pascolo al foraggiamento invernale e, quindi, alla realtà», le presenti disposizioni possono essere abrogate.

Allegato 6 lettera C numero 2.1

Le esigenze relative alle uscite nel quadro del contributo per il pascolo vengono adeguate alle nuove disposizioni relative al programma URA. Le disposizioni in materia di uscita in entrambi i programmi sono uniformate. A maggio e ottobre le aziende nelle zone di montagna I-IV devono concedere agli animali almeno 22 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo.

Allegato 6 lettera C numero 2.2

Per le aziende situate nella regione di montagna l’esigenza che il fabbisogno giornaliero di sostanza secca degli animali sia coperto con il foraggio ottenuto dal pascolo può rappresentare un problema in ottobre perché sul pascolo non cresce più vegetazione. Con le modifiche alle disposizioni in materia di uscita nei mesi di maggio e ottobre, tale esigenza viene meno. Pertanto, la deroga può essere abolita. Nelle zone di pianura questo problema non si pone.

Allegato 6 lettera C numero 2.3

Vengono aggiornati i rimandi a seguito dell’abrogazione dell’allegato 6 lettera B numero 2.6.

Allegato 6a

Abrogato perché il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è soppresso a fine 2026. I numeri 1-5 sono spostati all’allegato 1 numero 2.1a.

Allegato 7 numero 3.1.1 numeri 6, 7 e 9

A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, viene aggiornato l’elenco delle aliquote dei contributi (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).

Allegato 7 numeri 5.2.1 e 5.8.1

A seguito delle modifiche delle condizioni da soddisfare, le aliquote dei contributi per le barbabietole da zucchero e i vigneti vengono ridotte.

Allegato 7 numero 6