Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui pagamenti diretti
Poiché il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è soppresso a fine 2026 viene stralciato il numero 6.2 che contiene l’aliquota per UBG e anno. L’ultimo versamento del contributo per l’impiego di tecniche d’applicazione precisa risale al 2024 e pertanto anche il numero 6.1 viene stralciato.
Allegato 8 numero 1.2
Il caso di recidiva è definito meglio precisando che la lacuna deve essere rilevata nella stessa
azienda. Questa aggiunta è importante per l’estivazione perché esistono oltre 500 gestori che gestiscono più di un’azienda.
Allegato 8 numero 1.2bis
La disposizione relativa alla riduzione viene stralciata a seguito dell’abrogazione dell’articolo 17 capoverso 1 e dell’allegato 1 numero 5.
Allegato 8 numero 1.3 lettera c
Questo elenco viene stralciato visto che i contributi per l’efficienza delle risorse non esistono più.
Allegato 8 numeri 2.2.2 lettera c e 2.2.3 lettera a ed e
Vengono stabilite le riduzioni per la nuova disposizione nella PER relativa al foraggiamento scaglionato. I documenti incompleti o mancanti possono essere inoltrati successivamente senza alcuna riduzione. Se il valore limite è superato o se il valore nutritivo del foraggio non è adeguato al fabbisogno degli animali è prevista una riduzione forfettaria di 500 franchi.
Le riduzioni per le irregolarità riscontrate nelle analisi del suolo vengono abolite.
Allegato 8 numero 2.2.6 lettera f
La disposizione relativa alla riduzione viene stralciata a seguito dell’abrogazione dell’articolo 17 capoverso 1 e dell’allegato 1 numero 5.
Allegato 8 numero 2.3.1
Nel primo caso di infrazione di prescrizioni edilizie per la protezione degli animali i contributi sono ridotti soltanto se la lacuna è considerata grave e deve essere colmata immediatamente. La classificazione delle lacune in lievi, di media gravità e gravi si basa sull’esecuzione dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
In caso di lacuna lieve e di media gravità, in linea di principio al detentore degli animali viene concesso un termine entro cui colmarla. Nel caso delle prescrizioni edilizie per la protezione degli animali questo termine si applica anche per la riduzione dei pagamenti diretti. In questo modo le aziende sono tutelate da riduzioni inaspettate che possono risultare da valutazioni divergenti dalle persone addette al controllo. Se improvvisamente vengono sollevate obiezioni su stalle che per anni non hanno dato adito a contestazioni, il detentore degli animali può colmare le lacune edilizie constatate senza dover affrontare direttamente e inevitabilmente conseguenze finanziarie, il che lo motiva a porvi tempestivamente rimedio. Grazie a questa disposizione in futuro si prevede anche un minor numero di ricorsi.
Se la lacuna non viene colmata e viene nuovamente constatata nello stesso anno o nei tre anni successivi, vi è recidiva. In tal caso si applica la riduzione dei pagamenti diretti prescritta.
Questa disposizione concerne esclusivamente le lacune relative a prescrizioni edilizie e non a esigenze qualitative nella protezione degli animali, poiché lo stato qualitativo nella protezione degli animali (a differenza di quello edilizio) è molto variabile e quindi la fissazione di termini non garantirebbe l’eliminazione duratura di lacune in tale ambito. Con la modifica si dà sostanzialmente seguito alle richieste della mozione 25.3733 «Garantire la proporzionalità nell'ordinanza sui pagamenti diretti».