Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Questo dispositivo transitorio concilia due obiettivi, cioè garantire che gli operatori non siano sanzionati per l’impossibilità tecnica di rispettare la legge e consentire alla ElCom di ottenere, a termine, tutte le informazioni necessarie alla vigilanza dei mercati dell’energia all’ingrosso.
Art. 36 Trasmissione delle esposizioni
Cpv. 1
Il capoverso 1 fissa al 1eraprile 2027 la data di applicazione dell’obbligo di trasmissione delle esposizioni. Questo termine offre agli operatori del mercato svizzero tempo sufficiente per adeguare i sistemi interni e i processi di reporting al nuovo obbligo, la cui attuazione è impegnativa sul piano tecnico e si basa su dati prospettici che coprono un orizzonte temporale di 24 mesi.
La decisione tiene conto anche del calendario europeo. La trasmissione delle esposizioni fa capo alla revisione del Regolamento REMIT e del suo regolamento di esecuzione, di cui è ancora oggetto di discussione l’entrata in vigore effettiva nell’UE. In questo contesto, definendo un periodo transitorio di tre mesi si vuole evitare che le disposizioni svizzere siano disallineate con il Regolamento REMIT o si applichino in anticipo rispetto al regime europeo corrispondente.
Cpv. 2
Il capoverso 2 attribuisce al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni la competenza di prorogare il termine di cui al capoverso 1 in funzione dell’entrata in vigore della corrispondente regolamentazione dell’UE.
Questa clausola di flessibilità mira a garantire il maggior allineamento possibile con il diritto dell’UE e a evitare divergenze temporali che potrebbero creare ulteriori oneri amministrativi o incoerenze per gli operatori di mercato attivi sia in Svizzera che nell’UE. Consente inoltre di tenere conto dell’evoluzione del processo legislativo europeo senza rendere necessaria una nuova modifica formale dell’ordinanza.
Nel suo complesso, l’articolo 36 riflette la volontà di coordinare l’entrata in vigore del regime svizzero sulla trasmissione delle esposizioni con quello dell’UE, garantendo nel contempo un’attuazione pragmatica, prevedibile e proporzionata per gli operatori interessati.
Art. 37 Prescrizioni tecniche o amministrative dell’Ufficio federale dell’energia (UFE)
Il settore della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso è estremamente tecnico e in continua evoluzione. Nell’UE, l’applicazione del Regolamento REMIT si basa in gran parte su documenti di riferimento e orientamenti elaborati dall’ACER, nei quali si specificano per le autorità le modalità interpretative e applicative degli obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Tali documenti sono aggiornati regolarmente per tenere conto dell’evoluzione delle prassi di mercato e degli insegnamenti tratti dalla pratica operativa. Tra questi documenti, il Transaction Reporting User Manual (TRUM) ben illustra il carattere dinamico ed evolutivo di questo quadro, essendo oggetto di revisioni frequenti per integrare i riscontri ottenuti con l’esperienza, correggere le incongruenze e adeguare le procedure agli sviluppi tecnici e normativi.
La ElCom non dispone della competenza di emanare norme giuridiche vincolanti. Le istruzioni che adotta – come le circolari della FINMA o gli orientamenti dell’ACER nell’ambito del Regolamento REMIT
– hanno la funzione di precisare l’interpretazione e l’applicazione degli obblighi sanciti dalla legge e dall’ordinanza. Rendono possibile un’attuazione pragmatica, flessibile ed evolutiva del dispositivo, ma non possono di per sé istituire obblighi cogenti per gli assoggettati.
L’articolo 37 istituisce pertanto un meccanismo che permette, se del caso, di rimediare a un’inosservanza sistematica o significativa di tali norme non vincolanti. Esso conferisce all’UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative vincolanti qualora ciò si riveli necessario per l’esecuzione uniforme ed efficace della legge.
La lettera a permette all’UFE di stabilire requisiti tecnici e amministrativi minimi, in particolare per quanto riguarda i formati di trasmissione, i dettagli tecnici, gli standard di sicurezza o le modalità di trasmissione