Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

• i contratti standard (lett. b) sono qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato e che è effettivamente negoziato su tale mercato. Per mercato organizzato si intende qualsiasi struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all’acquisto o alla vendita di prodotti energetici all’ingrosso interagiscono allo scopo di concludere transazioni, in particolare le borse dell’energia, gli intermediari di energia e le piattaforme di capacità energetica (art. 3 cpv. 1 lett. g LVTE). Si tratta quindi dell’insieme delle operazioni effettuate su tali mercati. A titolo di esempio, si possono citare in particolare le spot auctions, gli spot continuous, i forward o i derivati. Un elenco dei contratti standard tipo viene tenuto nell’UE;

• i contratti standard bilaterali (lett. c) sono qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, ma negoziato al di fuori di tale mercato. Si tratta quindi di tutte le transazioni concluse bilateralmente, ma che teoricamente sono adattate per uno scambio su un mercato organizzato. A questi contratti vengono assegnati un prezzo e un volume determinati e noti al momento della transazione, senza dipendere da una formula di indicizzazione. Si tratta di transazioni effettuate al di fuori di un mercato organizzato per motivi specifici dell’operatore di mercato. Se gli operatori di mercato non hanno la certezza che il loro contratto sia identico o meno a quello negoziato sui mercati organizzati, la prassi all’interno dell’UE è quella di stabilire se il contratto stipulato bilateralmente contenga o meno elementi di personalizzazione;

• i contratti non standard (lett. d) sono, infine, qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso diverso da un contratto standard o da un contratto standard bilaterale (definizione negativa). Si tratta perciò di qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato e negoziato al di fuori di tale mercato.

Tale distinzione incide direttamente sull’obbligo di trasmissione cui sottostanno gli operatori di mercato (art. 12 LVTE), in quanto consente di determinare con precisione il canale di trasmissione, ossia la persona fisica o giuridica incaricata della trasmissione effettiva del contratto. Infatti, mentre i mercati organizzati devono trasmettere i contratti standard a nome e per conto degli operatori di mercato (art. 12 cpv. 4 LVTE e art. 17), questi ultimi restano responsabili della trasmissione dei contratti standard bilaterali e non standard (art. 12 cpv. 1 LVTE e art. 17). La qualificazione del contratto avrà quindi un impatto diretto sulla persona fisica o giuridica responsabile della sua trasmissione.

L’evento del ciclo di vita (lett. e) è qualsiasi modifica, annullamento, correzione o rescissione anticipata di una transazione o di un ordine di negoziazione. La definizione risulta importante segnatamente nell’ambito dell’obbligo di trasmissione previsto per gli operatori di mercato, tenuti a trasmettere alla ElCom non solo le transazioni effettivamente concluse o gli ordini di negoziazione effettivamente impartiti, ma anche l’insieme di tali eventi.

Per «operazioni» (lett. f) si intendono tutte le transazioni che un operatore di mercato ha concluso, gli ordini di negoziazione che ha emesso e i pertinenti eventi del ciclo di vita che ha effettuato. Questo raggruppamento terminologico sotto il concetto unico di «operazione» permette di coprire in modo esaustivo tutti gli atti pertinenti sui mercati dell’energia all’ingrosso, sgravando considerevolmente il testo dell’ordinanza ed evitando enumerazioni ripetitive.

Art. 2 Contratti esclusi dal campo d’applicazione della legge

Questa disposizione determina, sulla base della norma di delega di cui all’articolo 3 capoverso 2 LVTE, i tipi di contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera che non influenzano in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso svizzeri e quelli relativi allo stoccaggio di gas in Svizzera mediante un impianto con una capacità di stoccaggio non significativa. Questi contratti sono esclusi dal campo d’applicazione della LVTE: in altri termini, un consumatore finale o un altro operatore che stipuli esclusivamente questo tipo di contratto non sarà

Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj)