Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

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2.12.3 Attuazione

Lo scioglimento del COTER non comporta problemi di attuazione.

2.13 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV

2.13.1 La normativa proposta

Nel quadro della verifica delle commissioni extraparlamentari, viene suggerito di rinun- ciare, a partire dal 2028, alla Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV, dal momento che non risulta necessaria. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche e, in caso di necessità, può reperire quelle mancanti presso i Cantoni, le associazioni economiche o altri esperti esterni. Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV necessita di una modifica dell’ordinanza del 12 novembre 199733 relativa alla tassa di incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) e dell’allegato 2 OLOGA.

La Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV è stata istituita nel 2000 e consta di 14 membri che rappresentano l’Amministrazione federale, i Cantoni e l’eco- nomia. Secondo l’articolo 5 OCOV, la Commissione fornisce consulenza alla Confede- razione e ai Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV).

La tassa sui COV è di competenza dell’UFAM, mentre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esegue l’ordinanza, salvo quando è competente l’UFAM. Quest’ultimo dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche della Commis- sione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV. In caso di necessità, le cono- scenze mancanti possono essere reperite consultando i Cantoni, le associazioni eco- nomiche (che hanno membri direttamente interessati dalla tassa sui COV e che dispon- gono delle relative conoscenze pratiche) o altri esperti esterni.

Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV ne- cessita di una modifica delle basi legali. Innanzitutto, occorre abrogare l’articolo 5 OCOV, che stabilisce l’istituzione della Commissione peritale per la tassa d’incentiva- zione sui COV e ne disciplina dimensioni, composizione e compiti principali. Oltre a modificare l’OCOV, occorre cancellare anche la voce relativa alla Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV nell’allegato 2 OLOGA.

2.13.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le ripercussioni finanziarie dello scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV sono descritte al numero 4. Lo scioglimento della Commis- sione si traduce in un risparmio esiguo per l’Amministrazione federale (v. n. 4.1.13).

2.13.3 Attuazione

33 RS 814.018