Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
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Non rientrano nella categoria delle commissioni extraparlamentari neppure gli organi di direzione delle aziende e degli istituti federali nonché le rappresentanze della Confe- derazione in seno a organi di terzi, sia che si tratti di organi internazionali o cantonali oppure di organi di istituti o enti della Confederazione.
L’avamprogetto non modifica neppure il fatto che le commissioni extraparlamentari possano essere sentite in occasione della consultazione degli uffici. Le commissioni extraparlamentari operano per il Consiglio federale o per l’Amministrazione federale, vengono quindi comprese nell’organico dell’Amministrazione federale37. Possono es- sere parimenti sentite nel quadro della procedura di consultazione; a seguito della re- visione del 26 settembre 201438, la legge del 18 marzo 200539 sulla consultazione (LCo) prevede in modo esplicito la consultazione delle commissioni extraparlamentari interessate (art. 4 cpv 2 lett. e).
L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 giugno 199640 sulle commissioni definiva le commissioni extraparlamentari come organi istituiti dalla Confederazione che assu- mono compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione. L’articolo 57a ca- poverso 1 LOGA avrebbe dovuto riprendere questi elementi in forma «aggiornata»41 e ampliata. I rapporti del CPA e della CdG-S dimostrano invece che la formulazione vi- gente si presta ad un’interpretazione restrittiva. La revisione di questo capoverso mira pertanto a più trasparenza e chiarezza e, in alcun modo, a estendere il concetto di commissione extraparlamentare ad altri organi.
Il compito di prestare consulenza (lett. a) resta invariato. Esso è in particolare adem- piuto quando la commissione elabora raccomandazioni all’attenzione del Consiglio fe- derale o dell’Amministrazione federale.
Ad alcune commissioni extraparlamentari verranno affidati compiti di vigilanza o di re- golamentazione (lett. b), come ad esempio nel caso della Commissione della concor- renza (COMCO), della Commissione federale delle case da gioco oppure dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Per non escludere le commissioni che non svolgono compiti di vigilanza e regolamen- tazione si reputa necessario reintegrare la nozione di compiti pubblici (lett. c). Si tratta in particolare delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate pro- fessioni (ad. es. la Commissione d'esame del settore veterinario pubblico o la Commis- sione federale degli ingegneri geometri) ma anche della Commissione arbitrale fede- rale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini che è competente per l’approva- zione delle tariffe delle società di gestione (art. 55 cpv. 1 della legge del 9 ottobre 199242 sul diritto d’autore).
37FF 2007 6027, in particolare 6037
38RU 2016 925; FF 2013 7619
39 RS 172.061
40 RU 1996 1651
41 FF 2007 6027, in particolare 6037
42 RS 231.1