Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
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alla segreteria pari a circa 0,3 ETP. È possibile sfruttare sinergie nel quadro della col- laborazione tra Amministrazione federale e comunità scientifica in caso di crisi, coordi- nata dalla Cancelleria federale. D’altra parte, lo scioglimento della commissione com- porterà la necessità di ristrutturare e coordinare l’indispensabile processo di accompa- gnamento tecnico del piano pandemico attraverso mandati individuali, perizie esterne o nuovi gruppi di lavoro. È anche possibile che in futuro determinati mandati debbano essere rimunerati.
2.15.3 Attuazione
L’attuazione delle disposizioni proposte non richiede modifiche legislative o di ordi- nanza. Lo scioglimento della CFP richiede soltanto la modifica dell’allegato 2 dell’OLOGA. È tuttavia opportuno eseguire una procedura di consultazione, poiché la commissione è oggetto di accesi dibattiti nella sfera pubblica. Fino allo scioglimento della CFP il 31 dicembre 2027 (fine del mandato) vi è sufficiente tempo per trasferire i lavori (p. es. il processo di accompagnamento tecnico del piano pandemico) in una nuova struttura.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Commenti sulle leggi
3.1.1 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini-
strazione federale (LOGA)
Art. 57a cpv. 1
La disposizione in vigore deve essere ampliata. Le discussioni a seguito del rapporto del 15 novembre 202236 della CdG-S e nel quadro dei lavori di verifica approfondita hanno mostrato che la definizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari nel vigente articolo 57a LOGA («prestare consulenza al Consiglio federale e all’Ammini- strazione federale») è troppo ristretta e non copre numerose attività e funzioni di dette commissioni, in particolare di quelle sancite per legge. Si tratta di un adeguamento alla prassi giuridica.
La nozione di consulenza costante resta invariata. Le commissioni extraparlamentari continueranno ad essere degli organi previsti per una durata indeterminata. Gli organi istituiti temporaneamente dalla Confederazione, tra cui i gruppi di esperti associati all’elaborazione di disegni di atti normativi, non rientreranno neppure in futuro nella categoria delle commissioni extraparlamentari.
36 FF 2022 3006