Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
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Il capoverso 2 dell’articolo 57a non è modificato. Pertanto, una commissione extrapar- lamentare può prendere decisioni soltanto se autorizzata da una legge federale. Le condizioni dell’articolo 57b LOGA continueranno ad applicarsi a prescindere dalla defi- nizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari.
Art. 57gbisComunicazione
In diverse occasioni il Parlamento ha espresso il proprio disappunto per quanto ri- guarda le attività di lobby delle commissioni extraparlamentari (cfr. i dibattiti concernenti la mozione 25.301843). La disposizione posta in consultazione formula regole chiare in merito.
L’autorità a cui la commissione è attribuita è quella secondo l’articolo 8e capoverso 2 lettera j prima parte del periodo dell’OLOGA. Si tratta pertanto del dipartimento e non dell’unità amministrativa incaricata di assumere la segreteria della commissione. Il di- partimento può tuttavia delegare la competenza a un suo ufficio.
Secondo il capoverso 1, i membri e le segreterie delle commissioni extraparlamentari comunicano con i membri o gli organi del Parlamento soltanto per il tramite della se- greteria generale del dipartimento a cui esse sono annesse.
Il capoverso 2 sancisce la possibilità di prevedere eccezioni per le commissioni extra- parlamentari in leggi speciali.
3.1.2 Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 360a cpv. 1 e 3, 360b, titolo marginale e cpv. 1, 4–6, nonché 360c
La nuova commissione, risultante dalla fusione della Commissione federale del lavoro con Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circola- zione delle persone, prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confe- derazione».
3.1.3 Legge federale del 28 settembre 195644 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)
Art. 1a cpv. 1
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
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