Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine

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all’evoluzione dei prezzi e dei salari [art. 33terLAVS] ed esame periodico dello sviluppo finanziario dell’AVS [art. 43quinquiesLAVS]) rimangono invariati.

Art. 73 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

In questo articolo la denominazione dell’attuale commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Alle organiz- zazioni e ai gruppi di persone rappresentati nella Commissione andranno ad aggiun- gersi rappresentanti dei settori dell’assicurazione invalidità e della previdenza profes- sionale. Poiché i Cantoni non partecipano più al finanziamento dell’AVS, non è più as- solutamente necessario che i governi cantonali siano rappresentati in seno alla com- missione. La rappresentanza delle associazioni economiche verrà garantita dalle as- sociazioni di datori di lavoro e dai sindacati. I compiti relativi all’AVS rimangono sostan- zialmente invariati. La possibilità di dare al Consiglio federale un parere sulle questioni relative all’applicazione dell’AVS viene soppressa. Le organizzazioni rappresentate nella Commissione avranno la facoltà di sottoporre le loro richieste all’ufficio federale competente.

3.1.12 Legge federale del 19 giugno 195948 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 65 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

In questo articolo la denominazione dell’attuale Commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all’articolo 73 LAVS. Per le questioni relative all’assicurazione invalidità vi sa- ranno rappresentati gli uffici AI e le organizzazioni delle persone con disabilità. I compiti legali relativi all’assicurazione invalidità rimangono sostanzialmente invariati. L’articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di assegnare alla Commissione anche altri compiti in relazione con l’assicurazione invalidità.

Art. 68quater

In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano ma- teriale (consultazione della Commissione per i progetti pilota), la disposizione rimane invariata.

3.1.13 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 15 cpv. 3

In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano ma- teriale (consultazione sul saggio minimo d’interesse), la disposizione rimane invariata.

48 RS 831.20