Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 85 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
In questo articolo la denominazione dell’attuale commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all’articolo 73 LAVS. Per garantire le necessarie conoscenze specialistiche in campo attuariale, la Commissione dovrà comprendere anche un rappresentante delle autorità di vigilanza cantonali LPP e un perito in materia di previdenza professionale. I compiti della Commissione relativi alla previdenza professionale rimangono sostanzial- mente invariati. L’articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di asse- gnarle anche altri compiti in relazione con la previdenza professionale.
3.1.14 Legge del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Art. 23 cpv. 2
La sottocommissione preposta all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), composta da membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, verrà soppressa. Attualmente la sottocommissione viene consultata per progetti legislativi nell’ambito delle IPG e può dare un parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l’esecuzione delle IPG. La legge non le assegna altri compiti. I Cantoni, le associazioni dell’economia e le associazioni degli organi esecutivi vengono sistematicamente consultati in merito ai progetti legislativi nel quadro delle procedure di consultazione. La consultazione di un’ulteriore sottocommis- sione della Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità non è dunque necessaria. Eventuali pareri sull’esecuzione delle IPG possono essere indirizzati all’ufficio federale competente senza che occorra istituire un’apposita sottocommissione permanente.
3.1.15 Legge del 21 marzo 200350 sulla promozione dell’alloggio (LPrA)
Art. 49
Con l’abrogazione dell’articolo 49 della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) viene meno la base giuridica per l’istituzione della Commissione federale dell’abita- zione. Conformemente all’articolo 47 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 200351 sulla promozione dell’alloggio, il DEFR approva i programmi di ricerca su pro- posta della CFAB. In futuro tali programmi di ricerca sarebbero approvati direttamente dal DEFR.
49 RS 834.1
50 RS 842
51 RS 842.1