Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/97: Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025 · 48 pagine
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tutte le cinque professioni. Una sola commissione con competenza per l’intera materia sostituisce così l’attuale struttura di cinque commissioni indipendenti.
Art. 7 cpv. 2
Come finora, il Consiglio federale nominerà i membri e istituirà il presidente della com- missione d’esame. È previsto che alla presidenza si alternino regolarmente a turno le diverse professioni mediche universitarie. Il Consiglio federale stabilirà i dettagli di que- sta turnazione nella decisione di istituzione.
Art. 7 cpv. 3
La commissione d’esame istituisce cinque sottocommissioni, una per ciascuna profes- sione medica universitaria. Ogni sottocommissione è composta da un numero di mem- bri da quattro a otto. Nel contempo, la commissione d’esame stabilisce i rispettivi pre- sidenti di queste sottocommissioni.
Art. 7 cpv. 4 e 5
I compiti della commissione d’esame restano invariati anche dopo la fusione. È previsto che i compiti concernenti ciascuna professione medica universitaria vadano svolti dalla rispettiva sottocommissione.
Art. 8
I compiti del presidente della commissione d’esame sono indicati nell’articolo 8. Le fun- zioni rappresentative, la comunicazione dei risultati degli esami nonché la designazione di un supplente rappresentano compiti fondamentali non delegabili. Gli altri compiti menzionati nelle lettere d–g possono essere delegati ai presidenti delle rispettive sot- tocommissioni.
Art. 8a
La commissione d’esame deve dotarsi di un regolamento interno che stabilisca in par- ticolare i processi organizzativi, le competenze dei suoi organi e la procedura per le proprie decisioni. Il regolamento interno deve disciplinare in modo vincolante i compiti, le competenze e i processi all’interno delle sottocommissioni. Funge così da fonda- mento centrale per un modo di lavorare uniforme, trasparente ed efficiente della com- missione d’esame e delle sue sottocommissioni.