Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine
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Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda
(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo
1 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro [OLL 1]6). La regolamentazione relativa alle pause resta invariata (art. 15 LL).
Va infine ricordato che i fondatori di un’azienda sono già oggi esclusi dal campo d’applicazione della LL in virtù dell’articolo 3 lettera d LL in combinato disposto con l’articolo 9 OLL 1, secondo cui «esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa». Restano riservate le disposizioni in materia di protezione della salute (cfr. art. 3a, lett. b LL).
2.2 Spiegazioni relative all’articolo 32c OLL 2
2.2.1 Campo d’applicazione A) Lavoratori e attività interessate (cpv. 2)
Questa disposizione speciale si applica unicamente ai lavoratori adulti. I giovani beneficiano di una maggiore protezione e inoltre non adempiono la condizione dell’autonomia (lett. b).
Lett. a: i lavoratori che rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione possiedono competenze specifiche, sono effettivamente impiegati nei progetti di cui alla lettera d e si adoperano per garantire la continuità dell’azienda. In tal modo contribuiscono direttamente al suo sviluppo. Ciò li rende difficilmente sostituibili per l’azienda. Per determinare se questa condizione è soddisfatta è necessario valutare la situazione in un determinato momento. La difficoltà di sostituire lavoratori con competenze specifiche è una realtà con cui devono fare i conti le giovani aziende che spesso dispongono, a differenza di quelle più grandi, di un numero limitato di lavoratori.
Inoltre, per beneficiare delle disposizioni speciali previste dal presente articolo devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
Lett. b: i lavoratori dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. La valutazione di tale criterio può basarsi sulla prassi sviluppatasi in applicazione dell’articolo 73a OLL 1.
I lavoratori interessati devono inoltre poter stabilire autonomamente la maggior parte (almeno 50%) dei propri orari di lavoro. Questa proporzione rappresenta un valore indicativo. La valutazione del grado di autonomia in termini di orari di lavoro va effettuata alla luce del contesto lavorativo nel suo complesso. Deve tenere conto dei compiti, delle responsabilità e del contesto professionale generale dei gruppi di lavoratori in questione. Anche in tal caso è possibile avvalersi delle esperienze maturate con l’articolo 73a OLL 1.
Lett. c: i lavoratori devono possedere partecipazioni dell’azienda conformemente al piano di partecipazione dei collaboratori7 (Employee Stock Option Plan, ESOP), termine generico per indicare tutte le forme di partecipazione del personale.
6 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111).
7 Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), circolare n° 37, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, versione del 30 ottobre 2020, https://www.estv2.admin.ch/dvs/kreisschreiben/dbst-ks-2020-1-037-d-it.pdf (stato: 24 giugno 2025), pag. 5 segg. 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 3/9