Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine
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Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda
(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo
Le giovani aziende sono società anonime (SA) costituite secondo i requisiti di cui agli articoli da 620 a 763 del Codice delle obbligazioni (CO)8. La società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede (art. 640 CO).
Le giovani aziende sono aziende in fase di costituzione che presentano un notevole potenziale di crescita. Questa fase di sviluppo dura in genere fino alla creazione definitiva del prodotto, una parte di esso o del servizio che stanno sviluppando e al successo della loro introduzione sul mercato.
In linea di massima, i prodotti o i servizi basati sulle tecnologie che le giovani aziende sviluppano o migliorano non esistono ancora sul mercato di riferimento o puntano a soddisfare nuove esigenze dei consumatori; la loro commercializzazione appare promettente. I mercati di riferimento possono anche essere internazionali.
Esempi:
• Nel campo delle biotecnologie, una tecnologia esistente può essere adattata e sviluppata per essere utilizzata in un settore diverso da quello per cui era stata originariamente concepita.
• Una giovane azienda può adattare o sviluppare per esempio un modello di intelligenza artificiale (IA) esistente per renderlo applicabile in un altro campo.
Il finanziamento costituisce una sfida per le giovani aziende: in linea di massima non è garantito dai crediti bancari a causa dell’andamento incerto degli affari e dell’impossibilità di fornire garanzie o comunque garanzie sufficienti. Diverse organizzazioni statali (come Innosuisse9) e alcuni Cantoni e fondazioni private sostengono le giovani aziende proponendo loro vari servizi, in particolare soluzioni di finanziamento. Questi strumenti non dovrebbero rappresentare un motivo per escludere tali aziende dal campo di applicazione del presente articolo. Le giovani aziende beneficiano infine in generale di vari cicli di finanziamento che consentono loro di proseguire le proprie attività.
In linea di massima, la costituzione della giovane azienda deve risalire:
• a meno di cinque anni oppure
• a meno di dieci anni, a condizione che l’azienda non abbia ancora generato un flusso di cassa (cash flow) positivo con le sue attività operative.
Il riferimento alle attività operative esclude entrate provenienti da una fase di finanziamento.
L’elemento determinante per la data di costituzione dell’azienda è l’iscrizione nel registro di commercio; i cinque o dieci anni decorrono dall’iscrizione.
Una vendita a un’azienda consolidata, il trasferimento di un’azienda a un’azienda consolidata, una quotazione in borsa o il versamento di dividendi fanno perdere all’azienda la caratteristica di «giovane». Una giovane azienda non è neppure parte di un’azienda esternalizzata (spin- off), un’azienda in franchising o una filiale di un’azienda consolidata (corporate start up).
2.2.2 Disposizioni speciali (cpv. 1) Lett. a: prolungamento dello spazio di lavoro diurno e serale
8 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).
9 www.innosuisse.admin.ch. 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 5/9