Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda

(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo

Lett. d: obbligo di registrare il tempo di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a registrare la durata del lavoro conformemente all’articolo 73 OLL 1 o almeno in modo semplificato, purché siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 73b OLL 1.

2.2.3 Documenti da tenere a disposizione degli organi d’esecuzione (cpv. 4)

In virtù del loro obbligo d’informazione (art. 45 LL), i datori di lavoro che occupano lavoratori secondo il presente articolo devono fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti. In particolare, devono essere in grado di presentare l’elenco dei lavoratori che beneficiano del piano di partecipazione dei collaboratori (ESOP) e i relativi documenti, ovvero il piano di partecipazione, il registro delle azioni e gli accordi individuali.

2.2.4 Misure di prevenzione (cpv. 5)

Il datore di lavoro deve prevedere provvedimenti di prevenzione in materia di tutela della salute per i lavoratori delle giovani aziende interessate dal presente articolo, prestando particolare attenzione ai rischi psicosociali. Già l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)11, impone al datore di lavoro di adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

I rischi psicosociali sono rischi per la salute indotti da un’organizzazione e una gestione inadeguate del lavoro nonché da un contesto sociale lavorativo non appropriato. Possono, ad esempio, essere causati da sollecitazioni eccessive (ad es. stress, burnout, monotonia o difficoltà a conciliare privata e lavorativa) o in violazioni dell’integrità personale (ad es. mobbing, molestie sessuali).

Per adempiere ai propri obblighi, il datore di lavoro determina i pericoli per la salute anche nell’ambito dei rischi psicosociali, insiti per esempio nell’organizzazione, nei contenuti e nell’intensità del lavoro o nelle condizioni lavorative. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire le necessarie competenze. Se tali competenze non sono presenti all’interno dell’azienda, deve ricorrere a specialisti esterni nel campo dei rischi psicosociali (ad es. medici del lavoro e altri specialisti MSSL).

3 Verifiche preliminari della regolamentazione ai sensi della legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI)12

Le verifiche preliminari relative alle possibilità di semplificazione per le imprese, conformemente all’articolo 4 LSgrl, evidenziano quanto segue:

• La regolamentazione proposta riguarda le giovani aziende che possono essere considerate piccole e medie imprese (PMI)13 se ci si attiene alla definizione di PMI

11 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113).

12 Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI; RS 930.31)

13 www.bfs.admin.ch > >Statistiche > Industria, servizi > Imprese e impieghi > Demografia delle imprese > Definizioni > Piccole e medie imprese. 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 7/9