Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine

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Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda

(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo

La partecipazione dei dipendenti deve essere proporzionale al valore dell’azienda e alla sua fase di finanziamento. Il suo importo si basa sulle pratiche di mercato e tiene conto di fattori come le dimensioni dell’azienda, lo stadio di sviluppo, il livello di valutazione e il ruolo individuale del dipendente.

La partecipazione è concepita in un’ottica futura: nel mondo delle giovani aziende si punta generalmente a un multiplo di almeno 10-20 volte il valore dell’azienda. La sua equità non si misura pertanto solo in base al valore attuale dell’azienda, ma anche al suo potenziale di sviluppo. Configurarla con precisione consente di renderla attrattiva e in linea con il mercato e di tenere conto sia del successo a lungo termine dell’azienda sia degli interessi delle parti coinvolte.

Nel contempo è necessario garantire la disponibilità di quote sufficienti per futuri cicli di finanziamento, in modo da non limitare la crescita dell’azienda: un aspetto che, in ultima analisi, incide positivamente anche sul valore della partecipazione dei dipendenti.

Il tasso di partecipazione corrisponde alla quota di capitale sociale in franchi svizzeri con la quale il dipendente partecipa all’azienda ed è espresso in percentuale.

L’adeguatezza della partecipazione si misura in funzione del suo tasso e del suo valore. A un basso tasso di partecipazione può corrispondere infatti un valore finanziario elevato. Nel caso di una nuova tornata di finanziamenti, il tasso di partecipazione diminuisce e il valore finanziario della partecipazione aumenta.

Il piano di partecipazione è composto, in linea di massima, da vari documenti che devono essere messi a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza della legge sul lavoro (cfr. cpv. 4).

Lett. d: attività interessate

Cifra 1: questa condizione è soddisfatta quando i lavoratori collaborano con persone di altri Paesi e il progetto risulta così più complesso, ad esempio in caso di orari di lavoro diversi (ad es. in seguito a culture lavorative, prescrizioni o fusi orari diversi). Lo scopo della flessibilizzazione è quello di consentire una stretta collaborazione grazie a un ritmo di lavoro comune. La valutazione di questo criterio può basarsi sulla prassi sviluppatasi in applicazione dell’articolo 32b capoverso 1 lettera a OLL 2.

Cifra 2: è una fase decisiva per la continuità dell’azienda in cui vanno realizzate attività di fondamentale importanza per la sua sopravvivenza. Per esempio, una tornata di finanziamenti che permette di garantire capitale sufficiente per proseguire l’attività, un prodotto pronto per essere commercializzato oppure un software pronto per essere messo in funzione. La situazione delle giovani aziende è particolare, poiché la loro esistenza dipende spesso da un unico prodotto.

La fase di immissione sul mercato è in linea di massima determinante per l’andamento degli affari dell’azienda, poiché concretizza il lavoro svolto durante la fase di sviluppo e lo conclude. Anche altre fasi, come quelle più importanti per lo sviluppo, possono rivelarsi decisive.

B) Definizione di giovani aziende (start-ups; cpv. 3)

In Svizzera non esiste una definizione giuridica a livello federale delle giovani aziende comunemente denominate «start-ups». La presente definizione serve unicamente a determinare se l’azienda può occupare i lavoratori di cui al capoverso 2 ai sensi delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo. Lo scopo di queste norme derogatorie è tenere conto delle particolari condizioni di lavoro nelle giovani aziende, garantendo nel contempo la tutela della salute dei lavoratori.

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