Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda
(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo
Le giovani aziende possono occupare lavoratori che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 per il lavoro diurno e serale in uno spazio di 17 ore al massimo, pause e straordinari inclusi. In questo modo si estende di tre ore l’arco temporale di 14 ore stabilito all’articolo 10 capoverso 3 LL. Ciò non significa tuttavia che, nell’arco di una giornata, i lavoratori possano lavorare 17 ore: la durata massima durante la quale possono essere occupati viene calcolata deducendo le pause minime previste dalla legge (cfr. art. 15 LL). Lo scopo di questa disposizione non è infatti di permettere di lavorare il più a lungo possibile, ma di garantire una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro. A causa delle ripercussioni sulla salute, un prolungamento degli orari effettivi di lavoro non si concilia con il principio di protezione alla base della legge sul lavoro. Al termine delle ore di lavoro effettuate e prima della giornata di lavoro successiva deve essere previsto un riposo giornaliero, ridotto, di almeno nove ore (cfr. lett. b).
Lett. b: riposo quotidiano
Nelle giovani aziende, il riposo giornaliero (normalmente di 11 ore) dei lavoratori di cui al capoverso 2 può essere ridotto a nove ore più volte alla settimana, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore. Se l’azienda si avvale di questa possibilità decade invece la possibilità generale prevista dalla legge di ridurre il periodo di riposo giornaliero a otto ore una volta alla settimana (cfr. art. 15a cpv. 2 LL). Il metodo attuale per calcolare la media resta invariato, ossia vengono presi in considerazione unicamente i periodi di riposo giornaliero tra due giorni lavorativi. Il periodo complessivo del riposo giornaliero deve tuttavia essere preservato nonostante eventuali interventi (cfr. art. 19 cpv. 3 OLL 1). Un’interruzione del riposo settimanale la domenica o durante lo spazio notturno di sette ore (in genere dalle 23 alle 6; cfr. art. 10 cpv. 1 e 2 LL) è ammessa nei limiti fissati alla lettera c. La riduzione e/o l’interruzione del riposo è possibile anche dopo che un lavoratore ha precedentemente lavorato durante un periodo di 17 ore ai sensi della lettera a.
Lett. c: lavoro notturno e domenicale
I lavoratori di cui al capoverso 2 possono essere occupati per sei domeniche e dieci notti per anno civile senza autorizzazione ufficiale, purché il loro intervento sia indispensabile per la realizzazione di progetti limitati nel tempo e soggetti a scadenze.
Le sei domeniche corrispondono al limite del lavoro domenicale temporaneo (cfr. art. 32a cpv. 1 OLL 1); il limite di dieci notti si basa invece sulla definizione di lavoro notturno temporaneo per i giovani (cfr. art. 12 cpv. 4 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)10.
Si applicano le norme generali relative alla compensazione del lavoro domenicale e notturno: il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore chiamato a svolgere interventi di carattere temporaneo la domenica o nei giorni festivi legali assimilati alla domenica un supplemento salariale del 50 per cento, ovvero un salario totale del 150 per cento (cfr. art. 19 cpv. 3 LL). A ciò si aggiunge una compensazione in tempo che dipende dalla durata del lavoro domenicale: qualsiasi lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva (cfr. art. 20 cpv. 2 LL).
Per quanto riguarda il lavoro notturno, il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge temporaneamente un lavoro notturno fino a 25 notti all’anno, ovvero un salario totale del 125 per cento (cfr. art. 17b cpv. 1 LL).
Le compensazioni di cui sopra derivano da prescrizioni di legge imperative alle quali non è possibile derogare tramite convenzione a discapito dei lavoratori.
10 Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5; RS 822.115). 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 6/9