Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/1: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda (art. 32c OLL 2) · 9 pagine

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Disposizione speciale per lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni in azienda

(art. 32c OLL 2) – Rapporto esplicativo

basata esclusivamente sul numero di dipendente (meno di 250)14. Poché la normativa è stata concepita in mode da essere il più semplice possibile per queste aziende un’ulteriore semplificazione non è pertinente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSgrl.

• Gli obblighi derivanti dal progetto non vanno oltre le regolamentazioni comparabili in vigore all’estero, il che consente di evitare lo «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI15.

• Il progetto non impedisce alle aziende di adempiere ai propri obblighi con mezzi digitali. L’obbligo di esaminare le semplificazioni mediante mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrl è pertanto adempiuto e attuato.

• L’articolo 32c OLL 2 introduce nuove norme per i lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nell’azienda. L’abrogazione della regolamentazione nello stesso ambito ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSgrl non risulta pertinente nel quadro del progetto.

Il progetto di revisione non impone nuovi obblighi alle aziende, ma concretizza alcuni requisiti previsti dalla legge, come i documenti da mettere a disposizione delle autorità d’esecuzione in virtù dell’obbligo di informazione (art. 45 LL) e le misure da adottare per proteggere la salute, in particolare psichica, dei lavoratori (art. 6 LL). Di conseguenza non è necessaria una stima dei costi della regolamentazione in virtù dell’articolo 5 LSgrl.

4 Conseguenze per i lavoratori, i datori di lavoro, i Cantoni e la Confederazione

Le modifiche previste garantiscono la protezione della salute dei lavoratori menzionata nella legge sul lavoro e tengono conto nel contempo delle aspettative delle parti sociali.

La CET-N ha stimato che ogni anno in Svizzera vengono costituite circa 10 000 nuove aziende denominate «start up». Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica (OFS) sulla demografia delle imprese (UDEMO)16, nel 2022 in Svizzera sono state create 46 987 aziende17. Questa statistica evidenzia che solo il 2 per cento di queste aziende, pari a circa 940, occupava cinque o più persone. Inoltre, nel 2022 vi erano 234 aziende a forte crescita la cui data di fondazione risaliva a meno di cinque anni18.

Il nuovo articolo riguarda le giovani aziende la cui costituzione risale, in linea di massima, a meno di cinque o dieci anni e che propongono ai propri collaboratori un piano di partecipazione documentato (ESOP). Come spiegato in precedenza, in Svizzera non esiste una definizione giuridica a livello federale delle giovani aziende comunemente denominate «start-ups». La definizione scelta per definire il campo d’applicazione dell’articolo 32c OLL 2 è più specifica di

14 www.kmu.admin.ch > Consigli pratici > Fatti e cifre sulle PMI svizzere.

15 Commissione europea, La Commissione avvia una strategia ambiziosa per fare dell’Europa una potenza di start-up e scale-up, comunicato stampa del 28 maggio 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_1350 (stato: 23 giugno 2025).

16 www.bfs.admin.ch >Statistiche > Industria, servizi > Imprese e impieghi > Demografia delle imprese.

17 Per nuove aziende s’intendono le aziende realmente nuove, ossia create «ex nihilo» nell’anno in rassegna, operative da un punto di vista economico,

18 Aziende denominate «gazzelle», la cui crescita può essere constatata solo «a posteriori». 601-21.2-00002 \ COO.2101.104.4.2969014 8/9