Rapporto esplicativo - OAEl
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Utilizzazione in via prioritaria delle garanzie di origine nel servizio universale
L’attribuzione al servizio universale delle garanzie di origine per la produzione propria ampliata dovrà in f uturo dipendere dal quantitativo di energia proveniente dalla produzione propria ampliata che viene attribuita al servizio universale. In tal modo si stabilisce una correlazione diretta tra l’energia venduta nell’ambito del servizio universale e le relative garanzie di origine.
Le garanzie di origine proprie devono inoltre essere utilizzate in via prioritaria per il quantitativo di energia attribuito ai costi di produzione del gestore di rete (quota minima del 50 %). Non sussiste alcun obbligo di utilizzare le proprie garanzie di origine per i quantitativi di energia che non sono attribuiti ai costi di produzione e che sono stati acquistati, ad esempio, sulla base di contratti d’acquisto. Tali garanzie di origine mantengono pertanto il loro valore di mercato e possono essere vendute.
1.2 Requisiti del prodotto elettrico standard nel servizio universale
Il servizio universale comprende un prodotto elettrico standard con una quota minima di due terzi di energia nazionale e rinnovabile. Con l'introduzione dell’etichettatura trimestrale dell’elettricità, questa quota secondo il vigente articolo 4b dovrebbe essere soddisfatta anche in ogni singolo trimestre già a partire dall’anno tariffario 2028. Tuttavia il settore teme problemi di liquidità per quanto riguarda le garanzie di origine rilasciate per l’energia prodotta da fonti rinnovabili nei trimestri invernali, che potrebbe determinare un aumento signif icativo delle tarif f e.
A livello di legge è stabilito che il prodotto elettrico standard deve basarsi «in particolare» sull’impiego delle energie rinnovabili (art. 6 cpv. 2bis LAEl). Il Consiglio federale ha precisato questa f ormulazione aperta nell’ordinanza, definendo il requisito dei due terzi. Nella deliberazione parlamentare «in particolare» è stato interpretato come «nella misura più elevata possibile». Contemporaneamente l’Amministrazione ha sempre ribadito che con l’etichettatura trimestrale dell’elettricità potrebbe verif icarsi una scarsità di garanzie di origine, soprattutto in inverno.
I dati attuali indicano che la disponibilità di garanzie di origine varia notevolmente a seconda che si tratti di un anno siccitoso o piovoso. Ciò può comportare una minore disponibilità di garanzie di origine, soprattutto nel primo e nel quarto trimestre. Inoltre i prezzi potrebbero stabilizzarsi a livelli elevati se la domanda supera significativamente l’offerta. Ciò comporterebbe, tra l’altro, un aumento dei costi del prodotto standard.
La soluzione transitoria graduale (fade-in) proposta prevede un’introduzione graduale per quanto riguarda il requisito dei due terzi. Ciò consentirà al sistema e agli operatori di mercato di adeguarsi gradualmente ai nuovi requisiti. Qualora la pressione sui prezzi dovesse aumentare eccessivamente, il Consiglio federale potrà intervenire. Il prodotto standard deve essere verificato con cadenza annuale e la comunicazione dei gestori delle reti di distribuzione deve essere adeguata di conseguenza.
1.3 Disposizioni particolari relative ai costi di rete computabili
In caso di costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, di un raggruppamento virtuale ai f ini del consumo proprio o di una comunità locale di energia elettrica, le persone interessate devono rivolgersi al gestore della rete di distribuzione. Ad esempio, devono poter conoscere la topologia della rete rilevante per valutare quali altri consumatori finali o produttori possano essere considerati ai f ini della creazione di un raggruppamento o di una comunità di energia elettrica. L’articolo 18 capoverso 5 dell’ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01) e l’articolo 19g capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) stabiliscono per il gestore della rete di distribuzione l’obbligo di inf ormare in tal senso.