Rapporto esplicativo - OAEl

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

si verif icano adeguamenti a livello dei partecipanti, ad esempio a seguito di ingressi o uscite, o del rappresentante verso l’esterno, anche gli eventuali costi connessi ai necessari adeguamenti sono considerati costi di rete computabili. Lo stesso vale per la messa a disposizione dei dati del profilo di carico, che devono già essere forniti gratuitamente al raggruppamento, secondo quanto previsto dal rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’energia del 1° gennaio 2025. In linea di principio soltanto i costi adeguati sono considerati costi computabili.

Secondo la prassi attuale possono continuare a essere fatturati individualmente gli oneri connessi allo smontaggio nonché gli investimenti non ammortizzati. Conf ormemente all’articolo 3 capoverso 2bis dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico resta valido quanto segue: «Se un gestore di rete deve cambiare l’allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai f ini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento». Anche eventuali adeguamenti all’inf rastruttura di misurazione, come ad esempio la messa a disposizione di un’ubicazione per un nuovo contatore generale presso un raggruppamento ai fini del consumo proprio sono a carico dei proprietari dei f ondi del raggruppamento.

Inoltre non rientrano in questa disposizione i costi correnti per la misurazione, che vengono riscossi e f atturati per ogni punto di misurazione, né i costi per altri servizi di natura concorrenziale.

Art. 19e cpv. 6

Come esposto al numero 1.4, con la partecipazione degli impianti promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità alle comunità locali di energia elettrica potrebbe non essere attuato l’obbligo attualmente in vigore che prevede la vendita dell’elettricità prodotta localmente e consumata nella comunità, comprese le relative garanzie di origine. Inoltre, la partecipazione costituirebbe un ef f etto di trascinamento, poiché la redditività economica degli impianti è già garantita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità anche nella distribuzione dell’energia elettrica sui mercati dell’elettricità. Per questi motivi, il nuovo capoverso 6 dell’articolo 19e stabilisce che gli impianti promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non possono essere impiegati in una comunità locale di energia elettrica.

Art. 19f cpv. 2 primo periodo

Il vigente articolo 19f capoverso 2 OAEl potrebbe essere interpretato erroneamente, ovvero nel senso che l’intera elettricità autoprodotta deve essere venduta esclusivamente all’interno della comunità locale di energia elettrica, senza che sia possibile la vendita di un’eventuale eccedenza di produzione. In realtà, tale eccedenza deve poter essere venduta, ad esempio, sul mercato libero o tramite l’obbligo di ritiro e di rimunerazione. Tale aspetto viene ora chiarito e precisato con l’aggiunta «per quanto possibile».