Rapporto esplicativo - OAEl

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

L’Uf f icio federale dell’energia (UFE) e la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) hanno riscontrato un aumento delle richieste di informazioni sui costi connessi alla creazione o alla gestione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio o di una comunità locale di energia elettrica. Numerosi gestori delle reti di distribuzione fatturano tali costi individualmente, in alcuni casi per un importo superiore a 500 f ranchi come cosiddetta «tassa di attivazione». Non essendo esplicitamente disciplinata nella vigente OAEl, la gestione di tali costi deve essere precisata nell’ambito della presente revisione di ordinanza. A condizione che siano sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione nell’ambito dell’adempimento dei compiti pubblici loro assegnati dal legislatore, tali costi sono considerati costi di rete computabili e non possono essere f atturati individualmente.

1.4 Comunità locali di energia elettrica

Gli impianti di produzione promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità saranno esclusi dalla partecipazione alle comunità locali di energia elettrica per i motivi qui di seguito esposti.

L’energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità locale di energia elettrica, comprese le relative garanzie di origine, deve essere venduta in linea di principio all’interno della comunità stessa. Poiché conformemente all’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03) i gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate, le garanzie di origine degli impianti promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non possono essere vendute all’interno della comunità. Per questo motivo, già secondo il diritto vigente, si può presumere che gli impianti promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non possano essere impiegati in una comunità locale di energia elettrica. L’inserimento dell’esplicita esclusione nell’OAEl serve a chiarire questo punto.

L’articolo 38 LEne fissa la scadenza del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità a f ine 2022. Dopo tale data i nuovi impianti hanno potuto essere inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità soltanto se hanno ottenuto, con decisione di massima, la garanzia di partecipazione al sistema prima del 2023. Le comunità locali di energia elettrica sono state introdotte nel 2026, anche nella prospettiva di incoraggiare la costruzione di nuovi impianti di produzione, grazie a condizioni più favorevoli per la vendita di energia elettrica. La vendita di energia elettrica prodotta negli impianti esistenti promossi tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità all’interno di comunità locali di energia elettrica produrrebbe un effetto di trascinamento, poiché la redditività economica degli impianti è già garantita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità anche nella distribuzione dell’energia elettrica sui mercati dell’elettricità.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Per quanto concerne le modifiche dei requisiti relativi alla garanzia di origine e in relazione al raggruppamento ai fini del consumo proprio e alla comunità locale di energia elettrica non si prevedono, in linea di principio, ulteriori ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale, trattandosi soltanto di una precisazione di procedure già consolidate nella pratica e di compiti già attualmente svolti dai gestori della rete di distribuzione. Piuttosto, è probabile che l’estensione del termine di attuazione per l’aumento della quota di energie rinnovabili nel prodotto elettrico standard comporti un calmieramento dei prezzi come quello osservato attualmente per le garanzie di origine.

Le modifiche relative alle prescrizioni in materia di servizio universale hanno inoltre una portata limitata e non comportano oneri aggiuntivi. Possono essere attuate senza ripercussioni f inanziarie.