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Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Le modif iche proposte hanno una portata limitata e pertanto le loro ripercussioni sull’economia, sull’ambiente o sulla società sono perlopiù trascurabili. I costi che potrebbero confluire nelle tariffe per l’utilizzazione della rete a seguito della modifica in relazione al raggruppamento ai f ini del consumo proprio e alla comunità locale di energia elettrica sono stimati, a livello nazionale, in un importo annuo di qualche milione di f ranchi.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 3 lett. d

Il vigente articolo 4 capoverso 3 lettera d stabilisce che i gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate per la loro produzione propria ampliata. L’adeguamento proposto con la presente revisione di ordinanza precisa a quale quota di produzione propria ampliata si rif erisce l’utilizzazione in via prioritaria. Le proprie garanzie di origine devono essere utilizzate in via prioritaria soltanto per il quantitativo di energia proveniente dalla produzione propria ampliata attribuito ai costi di produzione del servizio universale (quota minima di 1 su 50 % o quota superiore stabilita individualmente). Pertanto la priorità non si riferisce al quantitativo di energia che non è attribuito ai costi di produzione del servizio universale e che è quindi coperto, ad esempio, da contratti di acquisto.

In linea di principio la garanzia di origine ha un valore che può essere venduto sul mercato. Al contempo, il plusvalore ecologico è già incluso nei costi di produzione. Se la produzione propria viene venduta nel servizio universale a costi di produzione, allora anche il plusvalore ecologico deve essere attribuito al servizio universale.

Art. 4b

L’articolo 4b offre alle aziende un margine di manovra per soddisfare i requisiti del prodotto elettrico standard.

Il nuovo capoverso 2 stabilisce dall’anno tariffario 2028 un’introduzione graduale della quota minima di garanzie di origine pari a due terzi per trimestre fino al 2030, per meglio tenere conto della situazione sul mercato delle garanzie di origine. L’introduzione graduale avviene secondo f attori di moltiplicazione diversi. Per l’anno tarif f ario 2028 è previsto un f attore pari a 0,5 (lett. a) e nell’anno tarif f ario 2029 (lett b) dovrà essere applicato un f attore 0,75. Infine, a partire dall’anno tarif f ario 2030 dovrà essere applicata la quota minima di 2/3 sul 100 cento per cento.

Esempio: ciò comporta per l’anno tariffario 2028 il seguente calcolo: 2/3 moltiplicati per 0,5 = 33 per cento (anziché 66 %). Per l’anno tariffario 2029, invece, si ottiene il seguente risultato: 2/3 moltiplicati per 0,75 = 50 per cento (anziché 66 %); infine per l’anno tariffario 2030: 2/3 moltiplicati per 1 = 66 per cento

Art. 12a

L’articolo 12a stabilisce che i costi del capitale e d’esercizio sia in relazione alla costituzione che alla prosecuzione e alla cessazione di un raggruppamento o di una comunità locale di energia elettrica sono considerati costi di rete computabili e pertanto non possono essere f atturati individualmente. Concretamente, si tratta di oneri per i compiti che il gestore della rete di distribuzione è tenuto a svolgere per legge. Tra questi figurano in particolare gli oneri per la comunicazione della topologia della rete rilevante, per l’elaborazione di richieste e domande, per la verifica del rispetto dei requisiti legali e per gli adeguamenti interni del sistema connessi alla costituzione di un raggruppamento o di una comunità di energia elettrica. Se, in relazione a un raggruppamento o a una comunità di energia elettrica