Progetto posto in consultazione - O CO2
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
g. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858.
Art. 17d cpv. 3
3Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:
a. sono stati immatricolati all’estero più di 360 giorni prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure
b. sono stati immatricolati all’estero più di 180 giorni ma al massimo 360 giorni prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:
1. al momento della dichiarazione in dogana,
2. al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.
Art. 23b Indicazioni nella dichiarazione doganale
Ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane, chi trasferisce nel territorio doganale un veicolo già immatricolato all’estero, nella dichiarazione doganale deve indicare tale fattispecie e:
a. la data della prima ammissione alla circolazione all’estero;
b. il chilometraggio al momento della dichiarazione in dogana.
Art. 30 cpv. 2 lett. a
2Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:
a. a un decimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
Art. 130 cpv. 2
2L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.
II
Gli allegati 4a, 5, 12 e 12a sono modificati secondo la versione qui annessa.