Progetto posto in consultazione - O CO2

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 12a (art. 112–113b)

Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore

N. 2.4

2 Costi d’investimento computabili

2.4 Non sono computabili:

a. i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla valorizzazione per un’utilizzazione indiretta;

b. i costi già rimunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la valorizzazione per un’utilizzazione indiretta;

c. i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l’utilizzazione indiretta, in particolare le pompe di calore.