Progetto posto in consultazione - O CO2

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 12 (art. 112–113b)

Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore

N. 2.1 e 2.5

2 Costi d’investimento computabili

2.1 Nell’ambito della prospezione sono computabili i costi d’esecuzione, di pia-

nificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:

a. le attività per l’acquisizione di nuovi geodati;

b. l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di prospezione;

c. l’analisi e l’interpretazione dei geodati.

2.5 Non sono computabili i costi:

a. generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento;

b. già rimunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione e lo sfruttamento.