Progetto posto in consultazione - O CO2
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 12 (art. 112–113b)
Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore
N. 2.1 e 2.5
2 Costi d’investimento computabili
2.1 Nell’ambito della prospezione sono computabili i costi d’esecuzione, di pia-
nificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
a. le attività per l’acquisizione di nuovi geodati;
b. l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di prospezione;
c. l’analisi e l’interpretazione dei geodati.
2.5 Non sono computabili i costi:
a. generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento;
b. già rimunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione e lo sfruttamento.