Rapporto esplicativo - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica di

novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

L’importo del bonus per lo sfruttamento del calore viene aumentato leggermente anche in relazione al premio di mercato f luttuante.

Allegato 6.1 numeri 4.1.1 e 5.2

Al numero 4.1.1 lettera b numero 3 viene precisato che per il calcolo dei costi d’esercizio del premio di mercato fluttuante per i rinnovamenti considerevoli sono determinanti i costi medi d’esercizio prima del rinnovamento. Alla lettera c dello stesso numero, la frase introduttiva viene quindi adeguata sostituendo il termine «costi di […] amministrazione» con «costi di […] valorizzazione dell’energia». Ciò è dovuto al f atto che i costi specifici di 0,25 e 0,4 ct./kWh di cui ai numeri 1 e 2 corrispondono ai costi di gestione e commercializzazione dell’energia. Lo stralcio di «per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW» comporta che i costi di gestione e valorizzazione dell’energia si applicano indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto e devono essere gestiti in modo unif orme per la f orza idrica.

Ex numero 5.2.1: l’articolo 30aocties capoverso 1 prevede che il premio di mercato fluttuante sia versato trimestralmente. Di conseguenza, la regolamentazione anteriore può essere abrogata.

Nuovo numero 5.2.1: gli impianti non controllabili e gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW non comprendono, tranne poche eccezioni, pompe d’alimentazione. Poiché già al momento della presentazione della domanda si può comprendere chiaramente se si tratta di un’eccezione legata a una pompa d’alimentazione, l’UFE può chiedere in modo mirato ai gestori interessati le informazioni necessarie sulla produzione e sul consumo delle pompe d’alimentazione. Le inf ormazioni richieste laddove ritenuto necessario devono essere presentate su base trimestrale anziché annuale (come in passato). Di conseguenza, ora è richiesta anche l’informazione concernente la produzione e il consumo mensili nel trimestre in kWh (lett. a). Inoltre, anziché i soli costi del canone per i diritti d’acqua, devono essere fornite informazioni più dettagliate sulla potenza meccanica lorda media dell’impianto e sul canone cantonale per i diritti d’acqua (lett. b). In questo modo si evita che un richiedente debba f ornire gli stessi dati sia a Pronovo sia all’UFE.

Il nuovo numero 5.2.2 stabilisce che le informazioni richieste devono essere presentate entro la fine del mese successivo.