Rapporto esplicativo - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica di

novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Adeguamento della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Il Consiglio f ederale determina i tassi di rimunerazione unica (RU) per gli impianti f otovoltaici nell’OPEn e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) riesamina periodicamente i tassi applicati. Nel rispetto della prescrizione legale secondo cui, per gli impianti con consumo proprio, la promozione non può eccedere il 30 per cento dei costi degli impianti di riferimento, nell’effettuare gli adeguamenti il Consiglio federale si è finora orientato all’evoluzione dei prezzi degli impianti f otovoltaici, che l’UFE rileva regolarmente, e allo sviluppo del fotovoltaico. In particolare, in passato i tassi di rimunerazione sono stati ridotti notevolmente a causa del forte sviluppo osservato negli anni 2018–2025. In quel periodo la promozione media è stata ridotta da 636 a 358 f ranchi per chilowatt di potenza installata, con un conseguente forte aumento dell’efficienza della promozione. Alla luce del calo del 15–20 per cento rilevato nello sviluppo di questa tecnologia, cominciato con il 2025, le tariffe di promozione vengono aumentate con effetto dal 1° aprile 2027, in conformità con la logica che il Consiglio f ederale ha seguito f inora. I contributi legati alla potenza per gli impianti con una potenza inf eriore a 30 kW vengono aumentati di 40 f ranchi per ogni kW di potenza, e portati cioè a 400 f ranchi per kW di potenza per gli impianti annessi e isolati e a 440 f ranchi per gli impianti integrati. Anche se il rallentamento nello sviluppo si osserva in tutte le classi di potenza, si intendono aumentare i tassi di promozione solo per quella inf eriore a 30 kW per i seguenti motivi:

1) la quota di promozione, ovvero il rapporto tra la promozione e i costi per kW di potenza installata, è particolarmente esigua per le potenze minori e ben al disotto del massimo legale del 30 per cento, come mostra il grafico seguente1. La quota di promozione per un tipico impianto per case unif amiliari è all’incirca del 17 per cento e ora sarebbe aumentata al 19 per cento. Per gli impianti di dimensioni maggiori, la quota di promozione si situa tra il 20 e il 25 per cento.

2) Le condizioni per i ricavi derivanti dall’immissione in rete di questi impianti in conf ormità con l’obbligo di ritiro e di rimunerazione (art. 15 della legge f ederale del 30 settembre 2016 sull’energia [LEne; RS 730.0]) sono state oggetto di frequenti aggiornamenti negli ultimi tempi.

1 Nota: questo grafico è disponibile solo in tedesco.