Rapporto esplicativo - OPEn
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica di
novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)
per biomassa agricola e del bonus per lo sfruttamento del calore per tutti gli impianti che soddisf ano i requisiti previsti.
Con l’introduzione di una distanza di percorso massima per i cosubstrati nel bonus agricolo, si mira al contempo a garantire che gli impianti agricoli producano un valore aggiunto prevalentemente a livello locale, che le ripercussioni ecologiche negative dei trasporti siano ridotte al minimo e che gli incentivi f inanziari non siano utilizzati, ad esempio, per acquistare cosubstrati all’estero.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’aumento del contributo legato alla potenza della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici non comporta alcuna ripercussione per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le rimunerazioni uniche sono f inanziate dai consumatori di energia elettrica attraverso il supplemento rete, che rimane invariato. Poiché, oltre che limitate, sono destinate alla promozione della produzione di elettricità da f onti quali acqua, vento, fotovoltaico e biomassa, le risorse del Fondo per il supplemento rete risultano in concorrenza tra loro. Se in futuro tali risorse dovessero scarseggiare, se ne dovrà tener conto nell’assegnazione delle stesse ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LEne.
Gli adeguamenti nel settore della geotermia non comportano costi aggiuntivi per l’autorità d’esecuzione. Questi chiarimenti f acilitano il lavoro a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica.
Gli adeguamenti nel settore dell’energia eolica non comportano oneri aggiuntivi. La rinuncia ai requisiti della precedente lettera c dell’allegato 2.4 numero 2.1 semplif ica leggermente l’esame delle domande da parte dell’organo d’esecuzione.
Gli adeguamenti nel settore della biomassa comportano un onere aggiuntivo per l’organo d’esecuzione. In particolare, la nuova definizione di distanza di percorso massima per il bonus agricolo richiede, a partire dal 2028, un leggero adeguamento della verifica annuale e meccanismi di controllo a bassa soglia aggiuntivi per garantire che i casi sospetti siano rilevati e verif icati con maggiore precisione. Visto che l’esecuzione è finanziata attraverso il Fondo per il supplemento rete, non vi è alcun onere f inanziario supplementare per la Conf ederazione.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
L’aumento del contributo legato alla potenza della rimunerazione unica produce effettivi positivi sullo sviluppo e contribuisce all’auspicata dif f usione delle energie rinnovabili in Svizzera.
Gli adeguamenti nel settore della geotermia contribuiscono a chiarire le condizioni quadro f inanziarie per i progetti. L’impatto di questi chiarimenti sulla società e l’ambiente è trascurabile.
Gli adeguamenti nel settore dell’energia eolica rendono più semplice per i promotori di progetti ef f ettuare misurazioni del vento e soddisfare i requisiti per la documentazione da allegare alla domanda. Inoltre, si preserva l’ambiente perché non è più necessario realizzare sempre e comunque misurazioni del vento installando piloni particolarmente alti e i relativi ancoraggi per le f uni.
Gli adeguamenti nel settore della biomassa migliorano la redditività, in particolare degli impianti di produzione di biogas esistenti. L’introduzione di distanze di percorso massime per i cosubstrati nell’ambito del bonus per biomassa agricola comporta una riduzione del traf f ico e delle relative emissioni.