Rapporto esplicativo - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica di

novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

4. Commento ai singoli articoli

bis

Art. 30b cpv. 1 lett. e

Finora questa disposizione si riferiva erroneamente alla domanda «per l’ottenimento di un contributo d’investimento», anche se si trova nel capitolo riguardante il premio di mercato fluttuante e non nel capitolo 5 riguardante i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici. L’errore viene risolto eliminando questa precisazione (errata).

Art. 30e cpv. 3

In passato, gli impianti agricoli di produzione di biogas venivano utilizzati per f ermentare in genere grandi quantità di un cosubstrato ricco di energia. L’OPEn mira ora a garantire che gli impianti agricoli siano orientati più al locale se vogliono beneficiare del bonus agricolo. Pertanto, il f atto che i cosubstrati non vengano trasportati su una distanza superiore a 50 chilometri costituirà in futuro un presupposto per l’ottenimento del bonus agricolo. Tendenzialmente ne consegue un impiego di cosubstrati in quantità minori e meno ricchi di energia nei singoli impianti. Per contro, un numero maggiore di impianti agricoli di produzione di biogas può effettuare la cofermentazione. In questo contesto, viene il requisito secondo cui gli impianti di produzione di biogas devono produrre la stessa quantità di energia di prima di un eventuale rinnovamento considerevole. In particolare, il requisito non si applica agli impianti che escono dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) dopo la f ine della durata della rimunerazione e desiderano entrare nel premio di mercato fluttuante con un rinnovamento considerevole. Tuttavia, questa eccezione si applica solo agli impianti che sono stati nel SRI f ino alla f ine del periodo di rimunerazione e non a quelli che prima della fine di tale periodo erano stati esclusi dal SRI o ne erano usciti volontariamente.

Art. 30ebiscpv. 3 e art. 85 cpv. 3

I riscontri ricevuti dal settore hanno indicato che non è giustificato ridurre i tassi per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli al 75 per cento delle aliquote previste per i nuovi impianti.

Art. 69 cpv. 3

Analogamente all’articolo 30e capoverso 3, anche per il contributo d’investimento viene allentato il requisito secondo cui gli impianti di produzione di biogas devono produrre la stessa quantità di energia di prima di un eventuale rinnovamento considerevole. Ciò viene disposto anche se per il contributo d’investimento non sono imposte limitazioni relative alla distanza di percorso per i cosubstrati, non essendo previsto alcun bonus agricolo per il contributo d’investimento. Lo scopo dell’allentamento è f ar sì che l’impiego del substrato assuma un orientamento più locale anche negli impianti per i quali è accordato un contributo d’investimento a causa di un rinnovamento considerevole.

Il requisito viene ommesso anche in caso di promozione mediante contributo d’investimento solo per gli impianti che escono dal SRI dopo la fine della durata della rimunerazione e richiedono un contributo d’investimento a causa di un rinnovamento considerevole, e anche solo per gli impianti che sono stati nel SRI f ino alla fine del periodo di rimunerazione e non per quelli che prima della f ine di tale periodo erano stati esclusi dal SRI o ne erano usciti volontariamente.

Art. 87zbiscpv. 3

Il nuovo capoverso 3 stabilisce che non sono computabili i costi d’investimento già rimunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione, lo sf ruttamento o la realizzazione di un impianto geotermico. Di conseguenza, devono essere dedotti dai costi d’investimento.