Rapporto esplicativo - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica di

novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

Allegato 2.6

A seguito della nuova disposizione inserita nell’articolo 87zbis capoverso 3, al numero 4 viene aggiunta una nuova lettera j per stabilire che una domanda di contributo d’investimento deve contenere l’indicazione di altri aiuti f inanziari.

Allegato 5 numeri 3.4 e 3.6.3 e allegato 6.3 numeri 3.4 e 3.5.3

Il bonus per gli impianti a biomassa agricola viene rivisto per il contributo alle spese d’esercizio (all. 5) e per il premio di mercato f luttuante (all. 6.3).

Sono ora previste categorie di bonus per gli impianti con un massimo del 10 per cento di cosubstrati e per quelli in cui si impiega più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati (i valori finora previsti erano dello 0 e del 20 % per il contributo alle spese d’esercizio, e solo del 10 % per il premio di mercato f luttuante). In questo modo vengono armonizzate le categorie di bonus del contributo alle spese d’esercizio e del premio di mercato f luttuante.

Per il contributo alle spese d’esercizio, l’importo del bonus per massimo il 20 per cento di cosubstrati aumenta e si avvicina così all’importo della categoria di bonus superiore. Per questo motivo, ora anche per il bonus più alto possono essere utilizzati cosubstrati fino a un massimo del 10 per cento. Le nuove categorie di bonus permettono inoltre agli impianti esistenti di continuare a fermentare il 20 per cento di cosubstrati e di entrare nel premio di mercato f luttuante.

Ora, tuttavia, viene previsto anche che i cosubstrati utilizzati possano essere trasportati per una distanza di percorso massima di 50 km se un impianto beneficia di un bonus per biomassa agricola. Già l’articolo 34a capoverso 2 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianif icazione del territorio (OPT; RS 700.1) prevede (tra gli altri criteri) che all’interno delle zone agricole gli edifici e gli impianti per la produzione di energia a partire da biomassa siano considerati conformi alla destinazione della zona se le f onti dei «sostrati restanti» si trovano di norma entro una distanza di percorso di 50 km. Si tratta di una disposizione del diritto della pianificazione territoriale priva di ef fetti diretti sulla promozione degli impianti a biomassa. In particolare, è emerso che in molti casi i cosubstrati vengono trasportati su distanze molto maggiori. Per garantire che gli impianti agricoli a biomassa non causino quantità eccessive di trasporti, generino un valore aggiunto locale e sostenibile e non compromettano fortemente il bilancio climatico a causa delle lunghe distanze di trasporto, come requisito aggiuntivo per l’ottenimento del bonus agricolo viene introdotta la distanza di percorso massima di 50 km per i cosubstrati.

L’organo d’esecuzione può concedere eccezioni per distanze di trasporto maggiori, ad esempio se è dimostrato che per un cosubstrato non esistono possibilità di sfruttamento più vicine. La domanda deve essere presentata all’organo d’esecuzione per scritto, fornendo una motivazione dettagliata e indicando la durata dell’eccezione richiesta. L’autorizzazione delle eccezioni deve essere molto restrittiva.

Per quanto riguarda il contributo alle spese d’esercizio, l’importo del bonus per biomassa agricola con impiego di più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati e l’importo del bonus per lo sfruttamento del calore vengono leggermente aumentati, essendo emerso che l’importo precedente era troppo esiguo. L’aumento è incluso principalmente nel bonus per lo sfruttamento del calore, essendo lo sfruttamento di calore negli impianti agricoli di produzione di biogas un f attore molto importante per l’efficienza energetica complessiva.

Sempre per quanto riguarda il contributo alle spese d’esercizio, l’importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 10 per cento di cosubstrati (f inora senza cosubstrati) per la classe di potenza ≤ 500 kW viene aumentato da 8 a 10 ct./kWh e per la classe di potenza ≤ 5 MW da 0 a 3 ct./kWh, in modo che non sia inf eriore al bonus con al massimo il 20 per cento di cosubstrati.

Per gli impianti di produzione di biogas nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, il bonus per biomassa agricola con al massimo il 10 per cento di cosubstrati resta invariato. Tuttavia, viene ora introdotto anche un bonus per biomassa agricola con impiego di più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati.