Rapporto esplicativo - OPEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica di

novembre 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

Dal 1° gennaio 2026, nel caso in cui gestori di rete e produttori non siano in grado di accordarsi su una rimunerazione, quest’ultima corrisponde al prezzo di mercato medio trimestrale («prezzo di mercato di riferimento»). A partire dal 1° gennaio 2027, tale prezzo corrisponderà

– con riserva di una disposizione transitoria – al prezzo di mercato orario o, in f uturo, al prezzo dello specifico quarto d’ora al momento dell’immissione in rete. Inoltre, si applicano rimunerazioni minime che proteggono i produttori con impianti con una potenza inf eriore a 150 kW da un calo eccessivo dei prezzi di mercato. Qualora il prezzo di mercato di rif erimento sia inf eriore alla rimunerazione minima, il gestore della rete di distribuzione versa al gestore dell’impianto la differenza tra il primo e la seconda. Questi cambiamenti signif icativi e la f requenza degli adeguamenti comportano alcune sfide soprattutto per i privati che investono in nuovi impianti, poiché in futuro dovranno controllare la loro immissione in rete per ottimizzare i rendimenti. La correlata incertezza nel settore privato del potenziamento degli impianti fotovoltaici, che attualmente rappresenta comunque circa il 40 per cento dello sviluppo di tutte le energie rinnovabili in Svizzera, viene compensata almeno in parte dal previsto aumento della rimunerazione unica.

1.2 Geotermia

All’articolo 87zbis viene aggiunto un nuovo capoverso 3, e vengono modif icati di conseguenza l’allegato 2.5 numero 2.3 e l’allegato 2.6 numero 4. Si precisa così la def inizione dei costi computabili, escludendo espressamente gli importi già coperti da altre f onti di f inanziamento. I costi coperti da terzi, ad esempio dai Cantoni, non possono quindi essere computati per il calcolo del contributo f ederale.

Lo scopo di questa modifica è quello di evitare il cumulo di contributi di promozione per le stesse voci di spesa nei progetti di geotermia e di garantire l’uso efficiente delle risorse finanziarie della Conf ederazione. Questa precisazione giuridica crea maggiore trasparenza per i richiedenti e conferma che gli aiuti f inanziari della Confederazione possono essere accordati esclusivamente per la parte dei costi d’investimento effettivi sostenuti dal promotore del progetto al netto di tutti gli altri f inanziamenti pubblici o privati.

Le nuove disposizioni di cui sopra non sono da intendersi come modifica, ma come una precisazione volta a evitare un doppio finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni. Il metodo di calcolo non viene modif icato.

Va ricordato che non solo i privati, ma anche gli enti pubblici, in particolare i Cantoni, possono chiedere contributi d’investimento alle medesime condizioni.

1.3 Energia eolica

Recentemente le misurazioni LIDAR sono state riconosciute nelle norme internazionali come base per le previsioni di rendimento. L’impatto ambientale risulta minore rispetto alle misurazioni del vento effettuate attraverso piloni. Pertanto, è opportuno che per presentare una domanda di contributo d’investimento o di premio di mercato fluttuante si considerino sufficienti non solo le misurazioni del vento ef - f ettuate attraverso piloni ma anche le misurazioni LIDAR. Inoltre, si rinuncia ai requisiti di cui alla precedente lettera c, nella convinzione che i requisiti restanti siano suf f icienti.

1.4 Biomassa

Con gli adeguamenti della promozione per gli impianti a biomassa, in caso di rinnovamento considerevole gli impianti di produzione di biogas esistenti possono accedere in maniera semplificata al premio di mercato fluttuante e al contributo d’investimento. Vengono inoltre aumentati gli importi del bonus