Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/17: 25.434 Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti · 10 pagine

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Compendio

Di regola, i compositori non sanno dove venga eseguita la loro musica. È qui che entra in gioco la società di gestione SUISA: raccoglie le informazioni sugli eventi,

riscuote il compenso per i diritti d’autore e lo ripartisce tra gli autori. Per gli orga-

nizzatori è una soluzione pratica: beneficiano, da un lato, della certezza del diritto, perché negoziano con un unico servizio e, dall’altro, della sicurezza a livello della

pianificazione finanziaria, poiché il compenso viene stabilito sulla base di una tariffa fissa. La presente modifica di legge garantisce il mantenimento futuro del si-

stema esistente.

Situazione iniziale

I compositori non possono determinare con un onere ragionevole le persone che eseguono le loro composizioni e il luogo in cui si esibiscono. Quindi i loro diritti vengono generalmente fatti valere in maniera collettiva da parte della società di gestione SUISA. L’organizzatore comunica le opere eseguite e versa il rispettivo compenso direttamente alla SUISA sulla base di una tariffa comune. Evita quindi di negoziare i compensi singolarmente con ogni autore e grazie alla tariffa comune beneficia di sicurezza a livello della pianificazione finanziaria.

Recentemente sono apparsi sul mercato nuovi attori: si tratta di fornitori di licenze dirette, i quali inducono gli autori (compositori e autori di testi) ad abbandonare la società di gestione per poi gestire i diritti degli autori su incarico di questi ultimi. In altre parole, invece della società di gestione sono loro a negoziare i diritti d’esecuzione dei loro committenti direttamente con l’organizzatore. Per alcuni autori famosi questa strategia può rivelarsi vantaggiosa perché i fornitori di licenze dirette non stabiliscono il compenso secondo una tariffa comune e quindi riescono a ottenere compensi più cospicui nelle trattative con l’organizzatore. Tale modello commerciale non è tuttavia sostenibile perché compromette la trasparenza del mercato ottenuta tramite la gestione collettiva dei diritti. Gli organizzatori devono infatti negoziare, oltre che con la SUISA, anche con un numero indefinito di fornitori di licenze dirette, con la conseguenza che per gli organizzatori vengono minate la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione finanziaria, mentre gli autori rischiano di non ricevere il compenso per l’utilizzo delle loro opere.

Con la modifica di legge si intende preservare il sistema della gestione collettiva dei diritti d’esecuzione per garantire la trasparenza del mercato che altrimenti mancherebbe. La concessione diretta di licenze resta possibile, ma va limitata a quei casi in cui i musicisti eseguono unicamente il loro repertorio (in genere i cantautori).

Il presente progetto di atto normativo è stato elaborato in adempimento dell’iniziativa parlamentare 25.434 «Diritti d’autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti», presentata l’8 aprile 2025 dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S), che l’ha adottata all’unanimità. L’iniziativa mira a introdurre una regolamentazione più chiara per il compenso dei diritti d’autore nel caso di concerti. La Commissione della scienza,